IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  465,  come  modificato
dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il
quale ha individuato le risorse che rilevano per gli equilibri di cui
al comma 463, nel limite di 1.720 milioni, ed ha  previsto  che,  per
ciascuna regione, l'importo complessivo delle voci rilevanti ai  fini
degli equilibri e' determinato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e recepito con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Vista l'intesa sancita tra Governo, regioni e province autonome  di
Trento e di Bolzano il 26 febbraio 2015 con cui, alla tabella  n.  2,
e' stata determinata  la  ripartizione,  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario, del limite previsto dal comma 465  dell'articolo  1  della
legge n. 190 del 2014; 
  Considerata la necessita' di predisporre un decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  che,  ai  fini  degli  equilibri  di
bilancio dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 1, comma  463  della
legge n. 190 del 2014, recepisca la ripartizione  tra  le  regioni  a
statuto  ordinario  dell'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge  n.  190  del  2014,
definita dall'Intesa sancita il 26 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
           Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario 
            dell'importo complessivo delle voci rilevanti 
                    per gli equilibri di bilancio 
 
  1. Per l'anno 2015,  l'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n.
190, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario sulla base degli
importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco