IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  recante  "Regolamento  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali",  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca",  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca", ma "gli  attrezzi  di
pesca"   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29.7.1980); 
  Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla  politica  comune  della
pesca, che modifica  i  Regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Vista  la  raccomandazione  ICCAT  n.  13-04  che  sostituisce   la
Raccomandazione ICCAT n. 11-03, recante misure  di  gestione  per  la
pesca del pesce spada nel Mediterraneo; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del  6
dicembre 2013  che  istituisce  il  Piano  d'Azione,  concordato  con
l'Amministrazione italiana, per garantire  il  rispetto  delle  norme
della politica comune della pesca; 
  Visti, in particolare, i  punti  14,  15  e  16  del  citato  Piano
d'Azione,  in  virtu'  dei  quali  l'Amministrazione  italiana   deve
adottare ulteriori misure tecniche per assicurare: 
    la progressiva riduzione del numero di  imbarcazioni  autorizzate
alla pesca del  pesce  spada  nel  Mar  Mediterraneo  con  l'attrezzo
"palangaro derivante (LLD)"; 
    il controllo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del  pesce
spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)"
di lunghezza fuori tutto inferiore a  12  metri,  che  sono  esentate
dagli obblighi in materia di controllo satellitare  dei  pescherecci,
nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero  delle
conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo; 
    l'attuazione delle  disposizioni  internazionali  in  materia  di
taglia minima di cattura del pesce spada e  caratteristiche  tecniche
dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)"; 
  Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione  europea
che  prevede  il  principio  di  precauzione  come  fondamento  della
politica ambientale comunitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014 (di seguito  decreto),
gia' recante l'attuazione delle misure tecniche di cui ai  richiamati
punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione; 
  Considerate   le   numerose   osservazioni   formulate   a   questa
Amministrazione, da parte delle principali rappresentanze di settore,
intese ad ottenere una proroga del termine perentorio di cui al primo
capoverso dell'art. 1, comma 1, del  decreto,  nonche'  un'estensione
del periodo  di  riferimento  per  la  determinazione  del  requisito
tecnico (quantitativo minimo catturato di pesce spada superiore a 750
chilogrammi) di cui al secondo capoverso del medesimo art.  1,  comma
1; 
  Ritenuto,  in  ossequio   ai   principi   generali   dell'attivita'
amministrativa ed in considerazione dell'effettiva  ristrettezza  del
periodo di tempo intercorrente tra la data di adozione del decreto  e
la menzionata tempistica,  di  poter  dare  seguito  alle  richiamate
istanze, onde assicurare un piu' esatta definizione dell'elenco delle
unita' autorizzate alla pesca del pesce spada,  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto; 
  Ritenuto, altresi', di dover procedere all'errata corrige di alcuni
meri errori materiali  come  riscontrati  nel  testo  originario  del
decreto; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover   procedere   alla   riformulazione
integrale del decreto, sulla base degli elementi  di  modifica  sopra
menzionati, onde assicurare l'esatta attuazione delle predette misure
tecniche contenute nel richiamato Piano d'Azione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Istanza e requisiti per l'autorizzazione 
              alla pesca professionale del pesce spada 
 
  1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca del pesce spada,
gli interessati devono, a  pena  d'inammissibilita',  farne  apposita
richiesta, in bollo e  con  firma  autenticata,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e delle
pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come "Direzione
generale", entro e non oltre il  trentesimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1. 
  2. Gli interessati  devono,  a  pena  d'inammissibilita',  allegare
all'istanza copia delle  pertinenti  pagine  del  giornale  di  pesca
(log-book),  comprovanti  che   i   quantitativi   di   pesce   spada
effettivamente catturati, nel corso del periodo dall'1° gennaio  2011
al 30 settembre 2014, siano risultati superiori  a  750  chilogrammi.
Per  le  singole  battute  di  pesca  non  soggette  all'obbligo   di
registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtu'  delle
vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli  obblighi
in materia di registrazione e comunicazione  delle  catture,  nonche'
delle conseguenti operazioni  di  sbarco/trasbordo,  gli  interessati
potranno produrre, in alternativa alle predette pagine  del  giornale
di pesca (log-book), copia delle  dichiarazioni  di  sbarco/trasbordo
e/o appropriata documentazione  commerciale  (fatture,  documenti  di
trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli  interessati  sono,  altresi',
tenuti ad allegare copia della licenza di pesca  o  dell'attestazione
provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio  2012  e  sotto  vigenza
dell'art.  11  del  decreto  ministeriale  26  luglio  1995,  recante
l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "palangaro"  e/o  "arpione",
ovvero  degli  attrezzi  "palangaro  derivante  (LLD)"  e/o  "arpione
(HAR)", cosi' come identificati ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 26 gennaio 2012.