Art. 2 Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca professionale del pesce spada 1. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e del paragrafo 3 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04. 2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sara' a cura della Direzione generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalita' previste dal successivo art. 4.