Art. 2 
 
 
          Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione 
              alla pesca professionale del pesce spada 
 
  1.  La  Direzione  generale,  constatato  il  rispetto  di   quanto
stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le
condizioni  richiesti,  provvedera'  al   rilascio   della   prevista
autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento  (CE)  del
Consiglio del 20 novembre 2009, n.  1224  e  del  paragrafo  3  della
Raccomandazione ICCAT n. 13-04. 
  2.  La  predetta  autorizzazione  ha   validita'   triennale,   con
decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto
dagli interessati compilando il modello  riportato  nell'allegato  1,
entro il termine perentorio di  60  giorni  antecedenti  la  scadenza
della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti
per il  rilascio  della  nuova  autorizzazione  sara'  a  cura  della
Direzione generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo
le modalita' previste dal successivo art. 4.