Art. 4 Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale del pesce spada 1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. 2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorita' marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. 3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, cosi' come previsto al punto 15 del sopracitato Piano d'Azione, debbono notificare preventivamente alla Autorita' marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada. 4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. 5. E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonche' detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada nei seguenti periodi dell'anno: a) dall'1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso); b) dal'1° al 31 marzo (inclusi). 6. Durante i periodi di divieto di cui al precedente comma 5, e' consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto. 7. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione e' stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (figura 1, in allegato 5). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza di esemplari di pesce spada non muniti di rostro (spada), la taglia minima deve essere accertata in ossequio al paragrafo 8 della medesima Raccomandazione (figura 2, in allegato 5). 8. L'utilizzo del sistema "palangaro" - con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 -, ovvero dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)", per la pesca del pesce spada, e' soggetto alle seguenti limitazioni d'esercizio: a) numero massimo di ami utilizzabili 2.800; b) altezza minima dell'amo 7 cm; c) lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.