Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa  citato,  e'
abrogato. 
  2. Tutte le istanze  gia'  formulate  e  pervenute,  ai  sensi  del
decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, dovranno,  a  pena
di nullita', essere ripresentate secondo le modalita' e  nei  termini
di cui al comma 1 del precedente art. 1. 
  3. L'eventuale prosecuzione dell'attivita' da parte dei pescherecci
di cui all'elenco  indicato  al  precedente  art.  3,  potra'  essere
modificata in coerenza al principio di precauzione e/o  in  relazione
allo  stato  della  risorsa,  sulla  base   delle   piu'   aggiornate
valutazioni scientifiche. 
  4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente  art.  4
sono  sanzionati  ai  sensi  dei  pertinenti  articoli  del   decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato. 
  5. Con successivo provvedimento,  potranno  essere  disciplinati  i
criteri e le modalita' per l'esercizio della pesca  del  pesce  spada
mediante l'utilizzo delle  imbarcazioni  tradizionalmente  denominate
"feluche". 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365