Art. 5 Disposizioni finali 1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa citato, e' abrogato. 2. Tutte le istanze gia' formulate e pervenute, ai sensi del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, dovranno, a pena di nullita', essere ripresentate secondo le modalita' e nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 1. 3. L'eventuale prosecuzione dell'attivita' da parte dei pescherecci di cui all'elenco indicato al precedente art. 3, potra' essere modificata in coerenza al principio di precauzione e/o in relazione allo stato della risorsa, sulla base delle piu' aggiornate valutazioni scientifiche. 4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 4 sono sanzionati ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato. 5. Con successivo provvedimento, potranno essere disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio della pesca del pesce spada mediante l'utilizzo delle imbarcazioni tradizionalmente denominate "feluche". Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2015 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365