Art. 4 Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonche' da quanto previsto dal vigente CCNL, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - e' vietato nel giorno di venerdi' e sara' svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica: a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale; b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonche' da quanto previsto dal vigente CCNL, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesa con il sistema a strascico - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - sara' svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica: a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale; b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 3. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2015 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri. 4. Dalla data del 26 luglio 2015 e fino al 31 ottobre 2015, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unita' con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.