Art. 4 
 
 
       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente
decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo  del
personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del  decreto
legislativo 66/2003 nonche' da quanto previsto dal vigente CCNL,  per
le   dieci   settimane   successive   all'interruzione    temporanea,
nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della  attivita'
di pesca con il sistema a strascico  e/o  volante  -  comprendenti  i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,
reti gemelle a divergenti, reti da  traino  pelagiche  a  divergenti,
reti da traino pelagiche a coppia - e' vietato nel giorno di venerdi'
e  sara'  svolto  a  scelta  dell'armatore  e  previa   comunicazione
all'Autorita' marittima dei porti di base logistica: 
    a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore,  distribuite
in 4 giornate su base settimanale; 
    b)  o  vietato  in  un   altro   giorno   settimanale,   definito
dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno  entro  le  ore
9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. 
  Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di  inattivita'
causate da condizioni meteomarine avverse. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente
decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo  del
personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del  decreto
legislativo 66/2003 nonche' da  quanto  previsto  dal  vigente  CCNL,
decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1,  nell'areale
compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesa  con
il sistema a strascico - comprendenti i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti -
sara'  svolto,  a  scelta  dell'armatore   e   previa   comunicazione
all'Autorita' marittima dei porti di base logistica: 
    a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore,  distribuite
in 5 giornate su base settimanale; 
    b)  o  vietato  in  un   altro   giorno   settimanale,   definito
dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno  entro  le  ore
9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. 
  Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di  inattivita'
causate da condizioni meteomarine avverse. 
  3.  Dalle  date  di  inizio  dei  rispettivi   arresti   temporanei
obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino  al  31  ottobre
2015  e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti   marittimi
dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste,  e
dello Ionio,  la  pesca  con  il  sistema  strascico  e/o  volante  -
comprendenti i seguenti attrezzi:  reti  a  strascico  a  divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche
a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una  distanza
dalla costa inferiore  alle  6  miglia  ovvero  con  una  profondita'
d'acqua inferiore a 60 metri. 
  4. Dalla data del 26 luglio 2015 e fino  al  31  ottobre  2015,  in
deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unita' iscritte in
IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia
dalla costa e le unita' con lunghezza fuori tutto fino  a  15  metri,
sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.