IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro  in
materia di formazione professionale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme  in  materia
di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  recante:
«Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247»; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, i commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'art. 4; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4  recante:  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  convertito,  con
modificazioni, dalla legge dell'11  agosto  2014,  n.  114,  recante:
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante:  «Approvazione  del  modello  di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici  superiori  (ITS)  e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18  aprile  2013,  recante  «Definizione  dei  percorsi  di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 19 aprile 2013, recante «Linee guida di  cui  all'art.  52,
commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012,  contenente  misure
di  semplificazione   e   di   promozione   dell'istruzione   tecnico
professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)»; 
  Vista l'Intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del
20 marzo 2008 per la definizione  degli  standard  minimi  del  nuovo
sistema di accreditamento delle strutture formative per  la  qualita'
dei servizi; 
  Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del
27 luglio 2011 riguardante gli atti  necessari  per  il  passaggio  a
nuovo  ordinamento  dei   percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali dell'11 novembre 2011 e  successivamente  integrato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 23 aprile 2012; 
  Visto l'accordo in sede di conferenza unificata del 27 luglio  2011
riguardante la definizione delle  aree  professionali  relative  alle
figure  nazionali  di  riferimento  dei  percorsi  di  istruzione   e
formazione professionale di cui al  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226; 
  Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del
19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
recepito con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 26 settembre 2012; 
  Vista l'intesa in sede di  conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente  e  gli
indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali,  ai
sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n.  92,
recepita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 13 febbraio 2013; 
  Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del
20 dicembre 2012, sulla referenziazione del  sistema  italiano  delle
qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 13 febbraio 2013; 
  Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del
24 gennaio 2013 sul documento  recante  «Linee-guida  in  materia  di
tirocini»; 
  Vista l'intesa in sede di conferenza unificata del 10  luglio  2014
sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine  ai
servizi per l'apprendimento  permanente  e  all'organizzazione  delle
reti territoriali»; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla commissione il 30 novembre 2002; 
  Viste le conclusioni del consiglio e dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri relative ai principi  comuni  europei  concernenti
l'individuazione e la  convalida  dell'apprendimento  non  formale  e
informale del 18 maggio 2004; 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo,  sul  fondo
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul  fondo  sociale
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del  consiglio,  e  in   particolare   l'art.   19   riguardante   le
condizionalita' ex ante  e  la  condizionalita'  «10.3  Apprendimento
permanente» di cui all'allegato XI; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio; 
  Considerato che la  condizionalita'  ex  ante  «10.3  apprendimento
permanente» di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n.  1303/2013
prevede, tra i criteri di  adempimento,  «l'esistenza  di  un  quadro
politico  strategico  nazionale  e/o  regionale  per  l'apprendimento
permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»; 
  Considerato che ai fini della piena attuazione del suddetto  quadro
politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020  evidenzia
l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato
a garantire l'esistenza, su tutto  il  territorio  nazionale,  di  un
quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze; 
  Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un
piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi  comuni  per
la   correlazione   e   la   progressiva   standardizzazione    delle
qualificazioni regionali delle relative competenze,  con  l'obiettivo
di  garantirne  il  riconoscimento  e  la  spendibilita'  sull'intero
territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e
gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13; 
  Considerato che le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze  legislative   e
nell'organizzazione   dei   relativi   servizi,   sono   chiamate   a
regolamentare  e  rendere  operativi,  in  conformita'  agli  impegni
assunti dall'Italia a livello comunitario i risultati  del  piano  di
lavoro sopra richiamato e, a tal fine, con  specifico  riguardo  alle
qualificazioni  regionali,  si  rende  necessario  superare  la  fase
transitoria di cui all'art. 11 del  decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13, attraverso la definizione di un  quadro  di  riferimento
nazionale delle qualificazioni regionali e di  riferimenti  operativi
per  il  riconoscimento  a  livello  nazionale  delle  qualificazioni
regionali    e    delle    relative    competenze,    in     funzione
dell'implementazione  del  repertorio   nazionale   dei   titoli   di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Assunto che il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni
regionali e i riferimenti operativi per il riconoscimento  a  livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative  competenze
sono definiti sulla base dei documenti tecnici elaborati  nell'ambito
del piano di lavoro sopra richiamato; 
  Visto il ruolo di Autorita' nazionale capofila  del  fondo  sociale
europeo ricoperto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Sentite le parti sociali nell'incontro del 16 dicembre 2014; 
  Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella riunione del 22 gennaio 2015 ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente  quale  diritto
della persona ad  accrescere  e  aggiornare  le  proprie  competenze,
abilita' e conoscenze nei  contesti  di  apprendimento  formali,  non
formali e informali, il presente decreto, in coerenza  con  le  norme
generali e gli standard minimi  di  cui  al  decreto  legislativo  16
gennaio  2013,  n.  13,  definisce  un  quadro   operativo   per   il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze. 
  2. Il presente decreto, nel definire  una  cornice  di  riferimenti
comuni per l'operativita' dei servizi di individuazione e validazione
e di certificazione delle competenze di titolarita'  regionale,  mira
al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
    a)  favorire  la  messa  in  trasparenza  degli  apprendimenti  e
l'aderenza della formazione  ai  fabbisogni  delle  imprese  e  delle
professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e accrescere la produttivita' e la competitivita' del  sistema
produttivo; 
    b) ampliare  la  spendibilita'  delle  qualificazioni  in  ambito
nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilita' geografica  e
professionale anche  in  un'ottica  di  internazionalizzazione  delle
imprese e delle professioni. 
  3. Le qualificazioni rilasciate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del  presente
decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13  e  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui al citato decreto legislativo: 
    a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni  effetto
di legge, e possono  costituire  titolo  di  ammissione  ai  pubblici
concorsi, in coerenza con quanto disposto, in  merito,  dall'art.  14
della legge 21 dicembre 1978 n. 845,  ovvero  possono  concorrere  ai
requisiti  professionali  per  l'accesso  alle  attivita'  di  lavoro
riservate  di  cui  all'art.  2,  lettera  b),  nel  rispetto   delle
specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti; 
    b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo
ed  internazionale,  attraverso  la  referenziazione  ai  sistemi  di
classificazione delle attivita' economiche e delle professioni  e  ai
livelli del quadro europeo delle qualificazioni  per  l'apprendimento
permanente (EQF). 
  4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti
del presente decreto e del decreto legislativo 16  gennaio  2013,  n.
13, possono costituire credito  formativo  in  ingresso  ai  percorsi
formali di apprendimento secondo  criteri  e  procedure  definiti  da
ciascun  ente  pubblico  titolare  per   i   rispettivi   ambiti   di
titolarita', in applicazione del richiamato decreto legislativo. 
  5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte  con
riferimento all'assolvimento dell'impegno  adottato  nell'accordo  di
Partenariato 2014-2020 in  relazione  alla  condizionalita'  ex  ante
«10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto
il territorio nazionale, di un  quadro  operativo  di  riconoscimento
delle  qualificazioni  regionali  e  delle  relative  competenze»   e
costituiscono altresi' riferimento tecnico e istruttorio per i lavori
del  Comitato  tecnico  nazionale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.