Art. 4 Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale 1. Le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite. 2. Le qualificazioni regionali afferiscono al quadro nazionale attraverso l'associazione ad almeno una delle aree di attivita' secondo i criteri descritti nell'allegato 2. 3. Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale. 4. Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purche' contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti all'art. 3, comma 3, con esclusione della lettera c). 5. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione di cui all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attivita', sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attivita' presidiate. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all'art. 9, l'automatica equivalenza e' resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui all'art. 9, comma 1. 6. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attivita' di lavoro presidiate, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta della persona. 7. La correlazione tra qualificazioni regionali e' un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attivita' previste dalle aree di attivita' di riferimento.