Art. 5 
 
      Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo 
 
  1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013
n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le  regioni  e
le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli
standard  minimi  di   processo   relativamente   ai   due   servizi,
operativamente definiti come segue: 
    a) il «processo di individuazione  e  validazione»,  inteso  come
servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente  titolato
ai sensi del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013  n.  13,  delle
competenze  comunque   acquisite   dalla   persona   attraverso   una
ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso
di interruzione del percorso formativo, non formale e  informale.  Il
processo di individuazione e validazione puo' o  completarsi  con  il
rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto  pubblico
e di attestazione almeno  di  parte  seconda,  o  proseguire  con  la
procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto
b), sempre che la persona ne faccia richiesta; 
    b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come
servizio finalizzato al rilascio di un  «Certificato»  relativo  alle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali  o  di  quelle
validate  acquisite  in  contesti  non  formali   o   informali.   Il
«Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore  di
atto pubblico. 
  2. In riferimento al processo di individuazione e validazione,  gli
elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione
del servizio sono: 
    a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze
della persona, messa in trasparenza  delle  competenze  acquisite  ed
elaborazione di un «Documento di supporto alla messa  in  trasparenza
delle competenze acquisite» (di seguito «Documento  di  trasparenza»)
di cui all'art. 6; 
    b) per la fase di valutazione: esame tecnico  del  «Documento  di
trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova  di
valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio
tecnico ovvero prova prestazionale; 
    c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento
di validazione» di cui all'art. 6. 
  3. In riferimento alla procedura di  certificazione,  gli  elementi
minimi che caratterizzano le fasi  del  processo  di  erogazione  del
servizio sono: 
    a) per la fase di identificazione: ammissione alla  procedura  di
certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti
di apprendimento, nel caso di  apprendimenti  acquisiti  in  contesto
formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui  all'art.
6, in caso di apprendimenti  acquisiti  in  contesti  non  formali  e
informali; 
    b) per la fase di valutazione: valutazione  diretta  e  sommativa
realizzata con colloqui tecnici ovvero prove  prestazionali,  con  la
presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri
il rispetto dei principi di terzieta',  indipendenza  e  oggettivita'
del processo ai sensi dell'art. 7; 
    c)  per  la  fase  di  attestazione:  stesura  e   rilascio   del
«Certificato» di cui all'art. 6. 
  4. Possono accedere al servizio  di  individuazione  e  validazione
presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le  persone
che dimostrino o  autodichiarino  di  avere  maturato  esperienze  di
apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e  informale
purche' adeguate e pertinenti ad una o piu' qualificazioni ricomprese
nei repertori di rispettiva titolarita'. 
  5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione  e
di certificazione delle competenze, ai  destinatari  sono  assicurate
misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica
dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma
4. 
  6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3,
le regioni e province autonome di Trento e  Bolzano  disciplinano  le
modalita' di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del
possesso delle competenze da validare ovvero da certificare,  secondo
quanto indicato nell'allegato 5. 
  7. L'organizzazione e i  termini  di  conclusione  dei  servizi  di
individuazione e validazione e  di  certificazione  delle  competenze
vengono  regolamentati  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e  Bolzano  in  coerenza  con  norme  nazionali  e
regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.