Art. 7 Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema 1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi di cui alle lettere del richiamato articolo: a) con riguardo alla lettera a): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarita', garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'operativita' di uno o piu' repertori di qualificazioni nonche' l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al presente decreto; b) con riguardo alla lettera b): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni: I. descrizione dei servizi e delle relative procedure; II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale di cui all'art. 3; III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica; IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni regionali di rispettiva titolarita'. Nei repertori di qualificazioni regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, e' assicurato il riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate da ciascuna qualificazione; V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti; VI. elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze; c) con riguardo alla lettera c): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, l'idoneita' dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti tre funzioni: I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze; II. pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici; III. realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale; d) con riguardo alla lettera f): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza secondo le accezioni operative definite in allegato 5. 2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli atti e indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali». 3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, autonomie e scelte organizzative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.