IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2013,  n.
150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,  n.
15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno
si provvede ad aggiornare le disposizioni del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti,
in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere  fino
a cinquanta posti letto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il  Regolamento  recante  la  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile  1994  e  ripubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante  l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle  modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato  art.
11, comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,  con
priorita' per le attivita'  ricettive  turistico  -  alberghiere  con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  76  del  30  marzo  2012,  recante  il  piano
straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7  e  8,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  concernente
l'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  che  non  abbiano  completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la  realizzazione  e  l'esercizio  delle  attivita'
ricettive turistico-alberghiere, cosi' come definite dal decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni,  con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.