Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 si applicano alle attivita' ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 2. E' fatta salva la facolta', per il responsabile delle attivita' di cui all'art. 1, di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.