Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni tecniche di cui all'art.  3  si  applicano  alle
attivita' ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1,  anche
nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  o  di   ampliamento,
limitatamente alle parti interessate  dall'intervento  e  comportanti
l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 
  2. E' fatta salva la facolta', per il responsabile delle  attivita'
di cui all'art. 1, di  optare  per  l'applicazione  delle  pertinenti
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  9  aprile
1994 e successive modificazioni.