Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni,  alle  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50, esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro 9 aprile 1994, si applicano le  corrispondenti  prescrizioni
della regola tecnica di prevenzione incendi di  cui  all'art.  3  del
presente decreto, con le modalita'  e  i  tempi  fissati  dal  citato
decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012  e   successive
modificazioni. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 luglio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Alfano