Art. 6 Disposizioni finali 1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalita' e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2015 Il Ministro: Alfano