Art. 2 Modalita' di versamento I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche, la prima pari al 20% degli importi, la seconda pari al restante 80%, rispettivamente, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente determinazione, e la seconda entro i successivi sessanta giorni. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti bancari regionali riportati nell'Allegato 2, specificando nella causale di versamento: «Accordo prezzo-volume SOVALDI e HARVONI».