Art. 2 
 
 
                       Modalita' di versamento 
 
  I versamenti degli  importi  dovuti  alle  singole  regioni  devono
essere effettuati in due tranche, la prima pari al 20% degli importi,
la seconda pari al  restante  80%,  rispettivamente,  entro  i trenta
giorni successivi alla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  della
presente determinazione, e la  seconda  entro  i  successivi sessanta
giorni. 
  I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando  i  riferimenti
bancari  regionali  riportati  nell'Allegato  2,  specificando  nella
causale di versamento: «Accordo prezzo-volume SOVALDI e HARVONI».