IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9;
Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto-legge n.
145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese
che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, cosi' come
sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e
revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito
d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il comma 9 del citato art. 3, in base al quale al credito
d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina
il contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati;
Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative
necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del
beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta
indebitamente fruito.