Art. 2 
 
 
                        Attivita' ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o usi commerciali diretti; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non  siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi  utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota  destinati  a  esperimenti
tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente  il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di
convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  2. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.