Art. 4
Costi eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'art. 109 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento direttamente
connessi allo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un
ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero
in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International
Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, a
condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture della
medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive
di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile.
3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del comma 1,
deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di
collaborazione in possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale
l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e
dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto
all'effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attivita' di
ricerca e sviluppo.
4. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera b) del
comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa, a titolo di proprieta' o di utilizzo. Nel
caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria,
alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote
capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo
deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rapporto all'effettivo
impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e
le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non
finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e' rappresentato
dal costo storico del bene, che, ai fini dei controlli di cui
all'art. 8 del presente decreto, deve risultare dal relativo
contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del
locatore.
5. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera c) del
comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese
residenti o localizzate in Stati membri dell'Ue, in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.