Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale
di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore
periodo di cui al comma 2.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva e'
calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. Per
«spesa incrementale complessiva» si intende la differenza positiva
tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 dell'art. 4 sostenute nel
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50
per cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e del 25 per cento della
spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) del
medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai sensi del
precedente periodo si intende l'ammontare dei costi di cui alle
lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma 1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende
fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale
riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.