Art. 5 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo  annuale
di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata  al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed  ecceda  la  media
dei  medesimi  investimenti  realizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015  ovvero  nel  minore
periodo di cui al comma 2. 
  2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa  incrementale  complessiva  e'
calcolata sul minor  periodo  a  decorrere  dalla  costituzione.  Per
«spesa incrementale complessiva» si intende  la  differenza  positiva
tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e sviluppo di cui al comma 1  dell'art.  4  sostenute  nel
periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese  realizzate
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione. 
  3. Ferme restando le condizioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  50
per cento della spesa incrementale relativa  ai  costi  di  cui  alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e  del  25  per  cento  della
spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)  del
medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai  sensi  del
precedente periodo si intende  l'ammontare  dei  costi  di  cui  alle
lettere a) e c) ovvero di cui alle  lettere  b)  e  d)  del  comma  1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale  si  intende
fruire dell'agevolazione in eccedenza  rispetto  alla  media  annuale
riferita ai rispettivi  medesimi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita  ai  costi  di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.