Art. 6 
 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti  i  costi  di  cui
all'art. 4. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  e
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art.  4  sono
stati sostenuti. 
  4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
successive modificazioni.