Art. 7 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di
apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della  revisione  legale  o  dal   collegio   sindacale   o   da   un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione  deve
essere allegata al bilancio. 
  2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive  di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della  certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui  all'art.  6  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010.  Il  revisore  legale  dei
conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei
conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di
indipendenza elaborati ai  sensi  dell'art.  10  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants (IFAC). 
  3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti  dagli  obblighi
previsti dai precedenti commi. 
  4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che  incorre  in  colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio della certificazione di cui all'art. 7 del presente  decreto
si applicano le disposizioni dell'art. 64  del  codice  di  procedura
civile. 
  5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute  a  conservare
con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione
utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi  e,
in particolare: 
    a) per quanto riguarda i costi del personale di cui  all'art.  4,
comma 1, lettera a), i fogli di presenza  nominativi  riportanti  per
ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale rappresentante dell'impresa  beneficiaria,  ovvero
dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b) per  quanto  riguarda  gli  strumenti  e  le  attrezzature  di
laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la  dichiarazione
del  legale  rappresentante  dell'impresa,  ovvero  del  responsabile
dell'attivita' di ricerca e  sviluppo,  relativa  alla  misura  e  al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati  per  l'attivita'  di
ricerca e sviluppo; 
    c) per quanto concerne  i  contratti  di  ricerca  stipulati  con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c),  i  contratti  e  una  relazione  sottoscritta  da  detti
soggetti concernente le attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il
costo sostenuto si riferisce.