Art. 8
Controlli
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei costi di
ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo
effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi
sostenuti, la predetta Agenzia puo' richiedere al Ministero dello
sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale e amministrativo.