IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea"; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il  21  giugno  2013,  n.
11796, con la quale la ditta CAPA FERRARA ha chiesto l'inserimento di
un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7  del  decreto  legislativo  29
aprile 2010, n. 75; 
  Vista la nota del 17  luglio  2014,  n,  14951,  con  la  quale  la
Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, ufficio Ex PQA V, ha inoltrato la proposta di  revisione
dell'allegato  13  "Elenco  dei  fertilizzanti  idonei   all'uso   in
agricoltura biologica" al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  Centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 luglio 2014; 
  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle
norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche  di  cui  alla  Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si
e' conclusa senza osservazioni sull'inserimento di un nuovo  prodotto
negli allegati  1  e  7  e  sulla  modifica  dell'allegato  13,  come
comunicato nella nota  del  26  febbraio  2015,  n.  4523,  trasmessa
dall'Unita'  centrale  di  notifica  del  Ministero  dello   sviluppo
economico; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  delle  citate  variazioni
agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono
predisposte  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29  aprile  2010,
n.  75  "Riordino  e  revisione  della  disciplina  in   materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di  sicurezza,
affidabilita' ed informazione equivalenti  a  quelli  prescritti  nel
presente decreto. 
  4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorita'  Competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015 
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