IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia», con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la famiglia; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art.1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata pari a zero Euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni; Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita' 2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015, non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse; Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'art.1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015), le regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni; Considerato pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre; Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013; Visto altresi', il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; Acquisita in data 25 marzo 2015 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2015, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015 e' riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2015 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti. 3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.