Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle finalita' di  cui  all'art.  1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e di confronto con le  autonomie  locali,  le
risorse di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  destinate  alla
realizzazione di  prestazioni,  interventi  e  servizi  assistenziali
nell'ambito  dell'offerta  integrata  di  servizi  socio-sanitari  in
favore di persone non  autosufficienti,  individuando,  tenuto  conto
dell'art. 22, comma 4, della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  le
seguenti aree prioritarie  di  intervento  riconducibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni, nelle  more  della  determinazione  del
costo e del fabbisogno  standard  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
  a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla  persona  non
autosufficiente  e  alla   sua   famiglia   attraverso   l'incremento
dell'assistenza domiciliare, anche in termini di  ore  di  assistenza
tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza
a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli  di
assistenza domiciliari; 
  b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente  e
alla sua famiglia  eventualmente  anche  con  trasferimenti  monetari
nella misura in cui gli stessi  siano  condizionati  all'acquisto  di
servizi di cura e  assistenza  domiciliari  nelle  forme  individuate
dalle regioni o alla fornitura  diretta  degli  stessi  da  parte  di
familiari e vicinato sulla base  del  piano  personalizzato,  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati; 
  c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente  e
alla sua famiglia eventualmente anche  con  interventi  complementari
all'assistenza domiciliare, a partire dai  ricoveri  di  sollievo  in
strutture sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
effettivamente  complementari  al  percorso  domiciliare,   assumendo
l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad  esclusione
delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo
di natura non temporanea. 
  2. Le risorse di cui al  presente  decreto  sono  finalizzate  alla
copertura   dei   costi   di   rilevanza   sociale    dell'assistenza
socio-sanitaria  e  sono  aggiuntive  rispetto  alle   risorse   gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore  delle  persone  non
autosufficienti da  parte  delle  regioni,  nonche'  da  parte  delle
autonomie locali.  Le  prestazioni  e  i  servizi  di  cui  al  comma
precedente non sono sostitutivi, ma  aggiuntivi  e  complementari,  a
quelli sanitari.