Art. 3 
 
 
                       Disabilita' gravissime 
 
  1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base  al  presente
decreto prioritariamente, e comunque in  maniera  esclusiva  per  una
quota non inferiore al 40%, per interventi a  favore  di  persone  in
condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli  a  sostegno
delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.  Per  persone
in condizione di disabilita' gravissima, ai soli  fini  del  presente
decreto, si intendono persone in condizione di dipendenza vitale  che
necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio  di
carattere  sociosanitario  nelle  24  ore,  per   bisogni   complessi
derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la  compromissione
delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di  coscienza,
privi di autonomia  motoria  e/o  comunque  bisognosi  di  assistenza
vigile  da  parte  di  terza  persona  per  garantirne   l'integrita'
psico-fisica. 
  2. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il numero di persone assistite in condizione  di  disabilita'
gravissima per tipologia di disabilita'.