Art. 4 
 
 
                    Integrazione socio-sanitaria 
 
  1. Al fine di  facilitare  attivita'  sociosanitarie  assistenziali
integrate ed anche ai fini della razionalizzazione  della  spesa,  le
regioni si impegnano a: 
  a) prevedere o rafforzare, ai fini  della  massima  semplificazione
degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni  e
ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla  lettera
d), da parte di Aziende sanitarie e  comuni,  cosi'  da  agevolare  e
semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari; 
  b) attivare o rafforzare modalita' di presa in carico della persona
non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza,
che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale
in modo da assicurare  la  continuita'  assistenziale,  superando  la
frammentazione tra le  prestazioni  erogate  dai  servizi  sociali  e
quelle  erogate  dai  servizi  sanitari  di  cui   la   persona   non
autosufficiente  ha  bisogno  e  favorendo  la   prevenzione   e   il
mantenimento di condizioni di autonomia, anche  attraverso  l'uso  di
nuove tecnologie; 
  c) implementare modalita' di valutazione della non  autosufficienza
attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui  siano  presenti  le
componenti clinica e sociale, utilizzando le  scale  gia'  in  essere
presso le regioni, tenendo anche conto,  ai  fini  della  valutazione
bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle
condizioni di bisogno, della  situazione  economica  e  dei  supporti
fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci. 
  d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei  per  il
comparto sanitario e  sociale,  prevedendo  che  gli  ambiti  sociali
intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.  328,
trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed  erogazione
integrata degli interventi  con  le  delimitazioni  territoriali  dei
distretti sanitari; 
  e) formulare indirizzi,  dandone  comunicazione  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della  salute,  ferme
restando le disponibilita' specifiche  dei  finanziamenti  sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle  prestazioni  e
delle  erogazioni,  in  contesto  di  massima   flessibilita'   delle
risposte, adattata anche alle esigenze  del  nucleo  familiare  della
persona non autosufficiente (es.: budget di cura).