Art. 5 
 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  comunicano  le  modalita'  di   attuazione   degli
interventi di cui all'art. 2 del presente decreto,  tenuto  conto  di
quanto  disposto  all'art.  3,  comma  1.  La  programmazione   degli
interventi  si  inserisce  nella  piu'  generale  programmazione  per
macro-livelli e obiettivi di  servizio  delle  risorse  afferenti  al
Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'
specificate con il relativo decreto  di  riparto.  Il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  procedera'  all'erogazione  delle
risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta
giorni dalla ricezione del programma attuativo, la  coerenza  con  le
finalita' di cui all'art. 2. 
  2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2,  anche  alla  luce  del  principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano al Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei   modi   previamente
concordati,  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  dei  flussi
finanziari e, nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e  gli
interventi finanziati con le risorse del  Fondo  stesso,  nonche'  le
procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria  nella
programmazione degli interventi. Fermo restando  quanto  previsto  al
comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve
essere  comunque  preceduta  dalla   rendicontazione   sull'effettiva
attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno
precedente il presente decreto. 
  3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi, ai sensi del  presente  decreto,
le regioni e le province autonome concorrono nei  limiti  delle  loro
competenze  a  dare  compiuta  definizione  al  Sistema   informativo
nazionale per la non autosufficienza (SINA), di cui  all'art.  5  del
decreto  interministeriale   16   dicembre   2014,   concernente   il
regolamento  relativo  al  Casellario  dell'assistenza,  secondo   le
modalita' ivi previste e anche  nella  prospettiva  dell'integrazione
dei  flussi  informativi  con  quelli  raccolti  dal  Nuovo   sistema
informativo  sanitario,  ai  sensi  dell'art.  16,   comma   3,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.