Art. 2 Cause di esclusione dalle procedure 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di dismissione i soggetti: a) che difettano dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) che non osservano le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.