Art. 2 
 
 
                 Cause di esclusione dalle procedure 
 
  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  dismissione
i soggetti: 
    a) che difettano dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) che non osservano le disposizioni di cui  all'art.  53,  comma
16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.