IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Sistema Tessera Sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia
delle entrate:
le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie
pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i
dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a
disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
b) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN;
c) "dPCM 26/3/2008", il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis dell'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal dPCM
26/3/2008;
e) "Sito web dedicato del Sistema TS", il sito Internet del
sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
f) "TS-CNS", la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei
Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) "provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate", il
provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3,
comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
h) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione
Digitale";
i) "SASN", i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale
Navigante (SASN), di cui al DPR 31 luglio 1980, n. 620;
j) "Codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
k) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
l) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri;
m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata;
m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle
farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni;
o) "rimborsi", i rimborsi per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate;
p) "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo
IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti
individuati dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di
cui al comma 2-ter del medesimo articolo;