Art. 3
Opposizione da parte dell'assistito
alla trasmissione dei dati
1. L'invio telematico di cui all'art. 2 comma 1 del presente
decreto e' escluso solo in presenza di specifica opposizione,
espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento
fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In tal caso, e' escluso
anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi.
2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'assistito puo' manifestare
l'opposizione di cui al comma 1:
a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che
emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera
sanitaria;
b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla
struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento
fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata
anche dal medico/struttura sanitaria.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del presente
articolo non si applicano con riferimento alle spese sanitarie
sostenute nel corso dell'anno 2015.
4. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo,
l'assistito, in conformita' con quanto previsto nel punto 2.4.4 del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, puo' accedere
al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo
di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie
pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali
esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia
delle entrate per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'opposizione all'utilizzo dei
dati relativi alla spesa sanitaria comporta l'automatica esclusione
anche dei relativi rimborsi.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Sistema TS rende
disponibili apposite funzionalita' telematiche nell'area autenticata
del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le modalita' previste
dall'art. 64 del CAD, tramite l'utilizzo da parte dell'assistito
della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalita' previste
per l'accesso da parte dell'assistito al servizio Fisconline
dell'Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da definirsi
sentito il Garante della protezione dei dati personali.
6. Per le spese sostenute nell'anno 2015 e per i rimborsi erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati
puo' anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per
tipologia di spesa con la modalita' di cui al punto 2.4.5 del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Il Sistema TS provvede alla cancellazione senza ritardo dai
propri archivi dei dati di spesa per i quali e' stata manifestata da
parte dell'assistito l'opposizione di cui ai commi 4 e 6 del presente
articolo.
8. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente
articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.