Art. 4
Trattamento dei dati delle spese sanitarie
da parte del Sistema TS
1. I dati trasmessi telematicamente al Sistema TS ai sensi
dell'art. 2 del presente decreto vengono immediatamente registrati,
con modalita' esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non
interconnessi, in modo che il codice fiscale dell'assistito sia
assolutamente separato da tutti gli altri dati, in conformita' con
quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' effettuato
secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei
dati descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, adottate dal titolare del trattamento nel quadro
delle piu' ampie misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a 36
e all'Allegato B del Codice.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare del
trattamento dei dati relativi alle spese sanitarie acquisite ai sensi
del presente decreto.