Art. 4 
 
 
             Trattamento dei dati delle spese sanitarie 
                       da parte del Sistema TS 
 
  1.  I  dati  trasmessi  telematicamente  al  Sistema  TS  ai  sensi
dell'art. 2 del presente decreto vengono  immediatamente  registrati,
con modalita' esclusivamente automatiche, in archivi distinti  e  non
interconnessi, in modo  che  il  codice  fiscale  dell'assistito  sia
assolutamente separato da tutti gli altri dati,  in  conformita'  con
quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. 
  2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' effettuato
secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la  protezione  dei
dati descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, adottate dal titolare del  trattamento  nel  quadro
delle piu' ampie misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a  36
e all'Allegato B del Codice. 
  3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'  titolare  del
trattamento dei dati relativi alle spese sanitarie acquisite ai sensi
del presente decreto.