Art. 5 
 
 
            Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie 
              del Sistema TS all'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS, tramite sistemi informatici,
rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate  i
dati aggregati per tipologia di spesa  di  cui  al  punto  2.1.3  del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione
dei dati relativi alle singole voci per le quali e' stata manifestata
l'opposizione all'utilizzo con le modalita' di cui all'art. 3,  comma
4, del presente decreto nonche' di quelli aggregati per tipologia  di
spesa  inerenti  specifiche   richieste   di   esclusione   formulate
dall'assistito per il tramite dell'Agenzia delle entrate ai sensi del
punto  2.4.5  del  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, secondo le modalita' di cui all'Allegato B, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai fini della consultazione da parte del contribuente  dei  dati
di  dettaglio  relativi   alle   spese   sanitarie   indicate   nella
dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun  anno,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area  autenticata  del
proprio sito dedicata alla dichiarazione  precompilata  l'accesso  al
servizio  di  interrogazione  puntuale  in  cooperazione  applicativa
esposto dal Sistema TS, secondo le modalita' di cui  all'Allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformita'
con quanto previsto al punto  2.3  del  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.