Art. 5
Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie
del Sistema TS all'Agenzia delle entrate
1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS, tramite sistemi informatici,
rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i
dati aggregati per tipologia di spesa di cui al punto 2.1.3 del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione
dei dati relativi alle singole voci per le quali e' stata manifestata
l'opposizione all'utilizzo con le modalita' di cui all'art. 3, comma
4, del presente decreto nonche' di quelli aggregati per tipologia di
spesa inerenti specifiche richieste di esclusione formulate
dall'assistito per il tramite dell'Agenzia delle entrate ai sensi del
punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, secondo le modalita' di cui all'Allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati
di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella
dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del
proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l'accesso al
servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa
esposto dal Sistema TS, secondo le modalita' di cui all'Allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformita'
con quanto previsto al punto 2.3 del provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.