Art. 6 Piani di diffusione 1. In conformita' con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008, l'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome, delle disposizioni di cui al presente documento e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome, da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenuto conto degli eventuali progetti regionali gia' esistenti, conformi alle modalita' di trasmissione telematica di cui al presente decreto. 2. La valutazione di conformita' degli eventuali progetti regionali e delle province autonome gia' esistenti di cui al comma 1 viene effettuata, a fronte di specifica richiesta regionale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate. 3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del dPCM 26/3/2008, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per gli aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, ai fini della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS per le finalita' di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2015 Il Ragioniere generale dello Stato Franco