Art. 6
Piani di diffusione
1. In conformita' con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008,
l'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni e
province autonome, delle disposizioni di cui al presente documento e'
definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia
e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e
le singole regioni e province autonome, da concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenuto conto
degli eventuali progetti regionali gia' esistenti, conformi alle
modalita' di trasmissione telematica di cui al presente decreto.
2. La valutazione di conformita' degli eventuali progetti regionali
e delle province autonome gia' esistenti di cui al comma 1 viene
effettuata, a fronte di specifica richiesta regionale, da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e
l'Agenzia delle entrate.
3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e ai sensi del dPCM 26/3/2008, il Ministero della
salute, le regioni e le province autonome e la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per gli
aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo le
modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A),
l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, ai fini
della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS per
le finalita' di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato
Franco