IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n. 4558,
con la quale la ditta Cifo S.p.A.  ha  chiesto  l'inserimento  di  un
nuovo prodotto negli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, sulla quale e' stata acquisito il parere positivo  della
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 9
del decreto legislativo n. 75/2010,  espresso  nella  seduta  del  22
marzo 2012; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il  13  luglio  2012,  n.
15450, con  la  quale  l'Associazione  Italiana  Biochar  (ICHAR)  ha
chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 2 e  7  del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Considerato che la legge 7 agosto 2012, n. 135,  ha  soppresso  gli
organi consultivi operanti  in  regime  di  proroga  e  le  attivita'
trasferite ai competenti uffici presso cui operavano, tra le quali la
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti; 
  Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto
alle frodi agro-alimentari, resi con note dell'11 novembre 2014 e del
2 dicembre 2014; 
  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle
norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche  di  cui  alla  Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si
e' conclusa senza osservazioni  sull'inserimento  di  nuovi  prodotti
negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato  nella  nota,  acquisita  in
protocollo  il  20  maggio  2015,  n.  10326,  trasmessa  dall'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  delle  citate  variazioni
agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono
predisposte  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75  «Riordino  e   revisione   della   disciplina   in   materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di  sicurezza,
affidabilita' ed informazione equivalenti  a  quelli  prescritti  nel
presente decreto. 
  4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015 
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