IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, «Regolamento recante la
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339
del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86
del 12 aprile 2003, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271
del 18 novembre 2004, recante «Disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d'incendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232
del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione
civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio
2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita' di semplificare e razionalizzare l'attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso
l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di
disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attivita' soggette
ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo
approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e agli
standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Approvazione e modalita' applicative
delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle
attivita' di cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro
dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici
di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive
modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita'
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi».