Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare
alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle
attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare
alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a
condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella
restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano
compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di
ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma
2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera
attivita'.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di
riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di
assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.