Art. 5
Disposizioni finali
1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui
all'articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7
agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare
alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le
informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente
decreto;
b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3,
comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro
dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco.
2. Per le attivita' di cui all'articolo 2 in possesso del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta
adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2015
Il Ministro: Alfano