Art. 7 
 
 
           Trasmissione di atti e documenti del ricorrente 
                      (art. 10 del regolamento) 
 
  1. Ai fini  della  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente,  il
soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette  al
S.I.Gi.T. il ricorso, la  ricevuta  di  PEC  che  attesta  l'avvenuta
notifica dello  stesso,  la  procura  alle  liti,  la  documentazione
comprovante il pagamento del contributo unificato  tributario  e  gli
eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema
per l'iscrizione a ruolo. 
  2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere  i  requisiti
indicati nell'art. 10  e  sono  acquisiti  singolarmente  utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 
  3.  Il  S.I.Gi.T.,  in  seguito  alla  trasmissione,  rilascia  con
modalita' sincrona la ricevuta di  accettazione,  contenente  numero,
data  e  ora  della  trasmissione  degli  atti   e   dei   documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene  inviata  all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: 
    a) al controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; 
    c) alla verifica della validita' della  firma  apposta  sui  file
trasmessi; 
    d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati; 
    e) al controllo del formato dei file trasmessi. 
  5. In caso di esito positivo dei controlli,  il  S.I.Gi.T  provvede
all'iscrizione del ricorso al Registro Generale  e,  contestualmente,
rende disponibile nell'area riservata l'informazione  del  numero  di
ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del  comma
3 attesta il momento  del  deposito.  La  stessa  informazione  viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai  punti
a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede  all'iscrizione
nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area
riservata  un  messaggio  contenente  la  tipologia  delle   suddette
anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC  del
soggetto abilitato. 
  7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie
di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive  il
ricorso al Registro Generale e non acquisisce i  file  contenenti  le
anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile  nell'area
riservata  un  messaggio  contenente  l'indicazione  dei   file   non
acquisiti e le relative  anomalie.  Le  stesse  informazioni  vengono
inviate all'indirizzo  PEC  del  soggetto  abilitato,  con  invito  a
provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 
  8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri  di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la  relativa  descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale. 
  9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita'  delle  informazioni  di
cui ai commi 5, 6 e 7 del  presente  articolo,  nell'area  riservata,
entro le 24 ore successive alla trasmissione.