IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai
sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre
2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  e  tutte   le   norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano  di
avere  applicazione  per  le  regioni  a   statuto   ordinario,   con
riferimento  agli  esercizi  2015  e   successivi,   ferma   restando
l'applicazione, nell'esercizio  2015,  delle  sanzioni  nel  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti  il  pareggio  di
bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per  la  finanza
pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria,  le  regioni
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto, le  informazioni  riguardanti  le
entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un
prospetto e con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anche al fine di evidenziare il rispetto  degli  equilibri  di  cassa
della gestione sanitaria accentrata  distintamente  da  quelli  della
gestione ordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai
sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi
di  saldo,  le  regioni  trasmettono,  utilizzando  il  sistema   web
appositamente previsto, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo
dell'anno  successivo  a  quello   di   riferimento,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione  dei  risultati  conseguiti,
firmata   digitalmente,   ai   sensi   dell'art.   24   del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma
470 del citato articolo; 
  Visto l'art. 1,  comma  474,  della  legge  n.  190  del  2014  che
disciplina, in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei
saldi di cui al  comma  463,  le  sanzioni  da  applicare,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione inadempiente; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma  400
del medesimo articolo attraverso il  conseguimento  del  pareggio  di
bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma  10,  del
decreto  legge  12  settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  Visto l'art. 1,  comma  478-bis,  della  legge  n.  190  del  2014,
aggiunto dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 19 giugno  2015,  n.
78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi  da  460  a
478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione  del  comma  465,  si
applicano anche alla Regione Sardegna; 
  Considerato che l'art. 1, comma 464, della legge n. 190  del  2014,
lettera c) prevede che ai fini degli equilibri di bilancio rileva, in
termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e
di  spesa,  escluso  l'esercizio  2015,  e  che  le  parole  "escluso
l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma  465",  non
sono riferibili alla Regione Sardegna, cui non si  applica  il  comma
465; 
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015,  n.  78,
il quale prevede che i pagamenti  in  conto  residui  concernenti  la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della  legge
n. 190 del 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 479 della legge n. 190  del  2014,  il  quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2015,  alle  regioni,  escluse  la
regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni
recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli  effetti
sugli anni 2015 e 2016 connessi alla  loro  applicazione  negli  anni
2013 e 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 480, della legge n.  190  del  2014,  per  il
quale le regioni di cui al comma 479 del  medesimo  articolo  possono
autorizzare gli enti locali del proprio  territorio  a  peggiorare  i
loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto
capitale, purche' sia garantito  l'obiettivo  complessivo  a  livello
regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei
saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
saldo tra entrate finali e spese finali in  termini  di  cassa  della
regione stessa; 
  Visto l'art. 1, comma  481,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
stabilisce che ai fini della rideterminazione degli obiettivi di  cui
al comma  480,  le  regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e
modalita' operative, previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali, e che comunicano, entro il termine perentorio
del 30  aprile,  agli  enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo
rideterminati e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma  482,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
stabilisce la rimodulazione dei saldi  obiettivo  degli  enti  locali
esclusivamente per consentire  un  aumento  dei  pagamenti  in  conto
capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i
saldi  obiettivo  dei  restanti  enti  locali  della  regione  ovvero
l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini  di
cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo  a
livello regionale; 
  Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge  n.  190
del 2014, il  quale  dispone  che  ogni  regione,  entro  il  termine
perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi  enti
locali  i  nuovi  obiettivi  di  saldo  assegnati  e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente  locale
e alla regione stessa, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014,  modificato
dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  febbraio  2015,  n.
11,  e,  successivamente,  dall'art.  9,   comma   3,   lettera   a),
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che  per  il  2015,  attribuisce
alle regioni  a  statuto  ordinario,  alla  Regione  siciliana,  alla
regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia un  contributo,
nei limiti dell'importo complessivo  di  1.000.000.000  di  euro,  in
misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna
di esse e attribuiti, con le modalita' previste dai commi 481 e  482,
ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio,  nei  limiti
degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegata
alla citata legge; 
  Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 484, della legge  n.  190
del 2014, modificato dall'art.  10,  comma  7-bis,  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art.  9,  comma  3,
lettera a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone  che  il
suddetto contributo non rileva ai fini del pareggio  di  bilancio  di
cui al comma 463 ed e' destinato dalle  regioni  alla  riduzione  del
debito, e che gli spazi finanziari ceduti da  ciascuna  regione  sono
utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere  pagamenti  in
conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli   relativi   ai   debiti
commerciali di parte capitale maturati  alla  data  del  31  dicembre
2014; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 402, 470 e 471 della legge
n.  190  del  2014,  all'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente 
    a)  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio   degli
adempimenti delle regioni  a  statuto  ordinario  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 460 a 483, per le informazioni  riguardanti  le
entrate e le spese  in  termini  di  competenza  e  di  cassa  e  gli
equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata  distintamente
da quelli della gestione ordinaria, e per la  verifica  del  rispetto
degli obiettivi; 
    b)  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio   degli
adempimenti della regione Sardegna concernenti il  conseguimento  del
pareggio di bilancio di competenza e di cassa e per la  verifica  del
rispetto degli obiettivi; 
  Vista l'intesa sancita nella seduta del  16  luglio  2015,  che  ha
riformulato il paragrafo C) dell'intesa del 26 febbraio 2015, al fine
di consentire alle Regioni di realizzare il contributo  ai  saldi  di
finanza  pubblica  per  il  2015  di  750  milioni  in   termini   di
indebitamento netto, anche attraverso il risultato positivo dei saldi
di competenza e di cassa di cui al comma 463, lettera a), della legge
190/2014,  comunicando,  entro  il  31  luglio  2015   al   Ministero
dell'economia e delle finanze e al  competente  Dipartimento  per  le
Politiche di Coesione presso la Presidenza del  Consiglio,  la  quota
del contributo all'indebitamento  che  intende  assolvere  attraverso
tale modalita'; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta del 16 luglio 2015,  ha  espresso  parere  favorevole  con  la
richiesta di modificare gli allegati A, B e il prospetto  4C/15,  che
prevedono  una  certificazione  distinta  dei  saldi  di   competenza
finanziaria, di cassa-gestione  sanitaria  e  di  cassa-gestione  non
sanitaria, in modo da consentire la  compensazione  tra  i  saldi  di
cassa sanitario e non sanitario; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  delle  Regioni  in  quanto
determinata da  un'interpretazione  meramente  formale  dell'art.  1,
comma 463, della legge n. 190 del 2014, senza considerare che: 
    a) l'art. 1, comma 464, lettera d), della legge n. 190 del  2014,
considera rilevante per i saldi di cassa, il saldo tra  il  fondo  di
cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo
fondo di cassa al 31 dicembre, al fine di salvaguardare  i  pagamenti
della sanita' dai vincoli del pareggio; 
    b) per garantire la verifica della finalizzazione  delle  risorse
al finanziamento della sanita', gli articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo  n.  118  del  2011  impongono  alle  regioni  "un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del proprio servizio sanitario regionale" e l'accensione di conti  di
tesoreria unica dedicati alla sanita' e  di  conti  correnti  bancari
intestati alla sanita'; 
    c) la possibilita' di compensare i saldi di  cassa  sanitari  con
quelli non sanitari consentirebbe alle regioni di destinare la  cassa
sanitaria, e in particolare il fondo di cassa sanitario, a  copertura
di  spese  non  sanitarie,  senza  garantire   la   possibilita'   di
recuperare, negli esercizi  successivi,  la  capacita'  di  spesa  in
ambito sanitario. Tale possibilita' risulterebbe non coerente sia con
la disciplina complessiva del pareggio, definita facendo  riferimento
al "rispetto  degli  equilibri  di  cassa  della  gestione  sanitaria
accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria" (art. 1,
comma 470, della legge  n.  190  del  2014),  sia  con  l'ordinamento
contabile regionale di cui al decreto legislativo n.  118  del  2011,
caratterizzato dalla distinzione  tra  la  gestione  sanitaria  e  la
gestione  non  sanitaria,  strumento  fondamentale  nell'ambito   del
sistema  di  governance  del  settore  sanitario,  per   evitare   la
formazione di debiti verso i fornitori che, com'e' noto,  in  passato
sono stati originati in buona parte, a causa dell'utilizzo  da  parte
delle regioni della cassa del settore santiario per pagare  spese  di
altri settori. 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo Unico 
 
  1.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  forniscono   al   Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - le informazioni  concernenti  il  monitoraggio
degli adempimenti relativi al pareggio  dei  saldi  bilancio  di  cui
all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  gli
elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i  tempi,  le
modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni a statuto ordinario  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2016,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  IGEPA,
una certificazione, firmata digitalmente dal  rappresentante  legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di  revisione
economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo
2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute  nell'allegato  B
al  presente  decreto.  La  trasmissione  per  via  telematica  della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art.  45,  comma  1,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 
  3. La regione Sardegna fornisce al Ministero dell'Economia e  delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  le
informazioni concernenti il monitoraggio degli  adempimenti  relativi
al pareggio dei saldi di cui all'art. 1, comma 402,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica, con i tempi, le modalita' e  i  prospetti  definiti
dall'allegato A al presente decreto.  Nelle  more  della  definizione
delle modalita' operative di perimetrazione  delle  entrate  prevista
dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la
Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e  della
certificazione senza distinguere  la  gestione  sanitaria  accentrata
dalla gestione ordinaria. 
  4. La regione Sardegna trasmette, entro il termine  perentorio  del
31  marzo  2016,  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGEPA,  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo
2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute  nell'allegato  B
al  presente  decreto.  La  trasmissione  per  via  telematica  della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art.  45,  comma  1,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 
  5. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni a statuto  ordinario  e  alla
regione Sardegna. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco