IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014; Visto l'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti il pareggio di bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria; Visto l'art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del citato articolo; Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 190 del 2014 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione inadempiente; Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Visto l'art. 1, comma 478-bis, della legge n. 190 del 2014, aggiunto dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna; Considerato che l'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014, lettera c) prevede che ai fini degli equilibri di bilancio rileva, in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, e che le parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465", non sono riferibili alla Regione Sardegna, cui non si applica il comma 465; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014; Visto l'art. 1, comma 479 della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, per il quale le regioni di cui al comma 479 del medesimo articolo possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e che comunicano, entro il termine perentorio del 30 aprile, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce la rimodulazione dei saldi obiettivo degli enti locali esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dai commi 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla citata legge; Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che il suddetto contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito, e che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 402, 470 e 471 della legge n. 190 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente a) i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, per le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa e gli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, e per la verifica del rispetto degli obiettivi; b) i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti della regione Sardegna concernenti il conseguimento del pareggio di bilancio di competenza e di cassa e per la verifica del rispetto degli obiettivi; Vista l'intesa sancita nella seduta del 16 luglio 2015, che ha riformulato il paragrafo C) dell'intesa del 26 febbraio 2015, al fine di consentire alle Regioni di realizzare il contributo ai saldi di finanza pubblica per il 2015 di 750 milioni in termini di indebitamento netto, anche attraverso il risultato positivo dei saldi di competenza e di cassa di cui al comma 463, lettera a), della legge 190/2014, comunicando, entro il 31 luglio 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze e al competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio, la quota del contributo all'indebitamento che intende assolvere attraverso tale modalita'; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 16 luglio 2015, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare gli allegati A, B e il prospetto 4C/15, che prevedono una certificazione distinta dei saldi di competenza finanziaria, di cassa-gestione sanitaria e di cassa-gestione non sanitaria, in modo da consentire la compensazione tra i saldi di cassa sanitario e non sanitario; Ritenuto di non accogliere la richiesta delle Regioni in quanto determinata da un'interpretazione meramente formale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, senza considerare che: a) l'art. 1, comma 464, lettera d), della legge n. 190 del 2014, considera rilevante per i saldi di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre, al fine di salvaguardare i pagamenti della sanita' dai vincoli del pareggio; b) per garantire la verifica della finalizzazione delle risorse al finanziamento della sanita', gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011 impongono alle regioni "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale" e l'accensione di conti di tesoreria unica dedicati alla sanita' e di conti correnti bancari intestati alla sanita'; c) la possibilita' di compensare i saldi di cassa sanitari con quelli non sanitari consentirebbe alle regioni di destinare la cassa sanitaria, e in particolare il fondo di cassa sanitario, a copertura di spese non sanitarie, senza garantire la possibilita' di recuperare, negli esercizi successivi, la capacita' di spesa in ambito sanitario. Tale possibilita' risulterebbe non coerente sia con la disciplina complessiva del pareggio, definita facendo riferimento al "rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria" (art. 1, comma 470, della legge n. 190 del 2014), sia con l'ordinamento contabile regionale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, caratterizzato dalla distinzione tra la gestione sanitaria e la gestione non sanitaria, strumento fondamentale nell'ambito del sistema di governance del settore sanitario, per evitare la formazione di debiti verso i fornitori che, com'e' noto, in passato sono stati originati in buona parte, a causa dell'utilizzo da parte delle regioni della cassa del settore santiario per pagare spese di altri settori. Decreta: Articolo Unico 1. Le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi bilancio di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni a statuto ordinario trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. La regione Sardegna fornisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi di cui all'art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Nelle more della definizione delle modalita' operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria. 4. La regione Sardegna trasmette, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2015 Il ragioniere generale dello Stato: Franco