Art. 3 Modalita' di ripartizione delle risorse 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a constatare l'effettiva disponibilita' dei dati delle reti in telemisura e dei radar, nonche' il rispetto degli standard di cui alla direttiva del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni. 2. Al fine di consentire il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 2, le regioni debbono comunicare o confermare, al Dipartimento della protezione civile, l'avvenuta istituzione, nell'ambito dei rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo di spesa ove confluisce il contributo statale, unitamente alla quota parte di competenza regionale dell'importo indicato all'allegato 1 al presente provvedimento. 3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, ciascuna regione e' tenuta a presentare, al Dipartimento della protezione civile, una puntuale relazione sullo stato di impiego del contributo statale corrisposto, in mancanza della quale non si puo' dar seguito all'accreditamento di eventuali successivi contributi. Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2015 Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 1571