Art. 3 
 
 
               Modalita' di ripartizione delle risorse 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile  provvede  a  constatare
l'effettiva disponibilita' dei dati delle reti in  telemisura  e  dei
radar, nonche' il rispetto degli standard di cui alla  direttiva  del
27 febbraio 2004 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di consentire il  trasferimento  delle  risorse  di  cui
all'articolo 2,  le  regioni  debbono  comunicare  o  confermare,  al
Dipartimento  della  protezione   civile,   l'avvenuta   istituzione,
nell'ambito dei rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo  di  spesa
ove confluisce il contributo statale, unitamente alla quota parte  di
competenza regionale dell'importo indicato all'allegato 1 al presente
provvedimento. 
  3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di  attuazione
dei  programmi,  ciascuna  regione  e'  tenuta   a   presentare,   al
Dipartimento della protezione civile, una  puntuale  relazione  sullo
stato di impiego del  contributo  statale  corrisposto,  in  mancanza
della quale non si puo' dar seguito all'accreditamento  di  eventuali
successivi contributi. 
  Il presente provvedimento ed il relativo allegato  saranno  inviati
ai  competenti  organi  di  controllo  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2015 
 
                                   Il Sottosegretario di Stato        
                           alla presidenza del Consiglio dei ministri 
                                           De Vincenti                

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015 
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