Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
  Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli  anni  2015-2018  e
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
  a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato  deliberato  e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
  b) spese  per  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
  c) spese per l'esercizio della funzione  di  ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
  d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi
connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di
esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  «6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.». 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al (( 2 per  cento  ))  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.  ((  Alle  province  e
alle citta' metropolitane e' altresi' consentito,  a  condizione  che
venga  garantito  l'equilibrio  di   parte   corrente   nel   periodo
interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di  lavoro
a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del  31
dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma  9,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di  mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2014. )) 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
  a) all'esclusione, dai saldi di  cui  al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
  b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie  del
programma  delle  infrastrutture  strategiche  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
  c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi
cofinanziati  dai  Fondi   strutturali   europei   ricompresi   nella
Programmazione "2007-2013"  e  nella  Programmazione  "2014-2020",  a
valere sulla quota di cofinanziamento  a  carico  dei  predetti  enti
locali. 
  (( Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 10 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.». )) 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013». 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
  (( 10-bis. Dopo  il  comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente: 
  «122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai  danni  causati  dalla
tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i  comuni  di  Dolo,
Pianiga e Mira,  l'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno  di
ciascuno dei  predetti  comuni  e'  ridotto,  a  valere  sugli  spazi
finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli
stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni  di  euro,
1,1 milioni di  euro  e  1,2  milioni  di  euro.  Qualora  gli  spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5  milioni
di  euro,  la   riduzione   dell'obiettivo   di   ciascun   ente   e'
proporzionalmente rideterminata. Nel  2015  sono  corrispondentemente
ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122,  la
riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  degli  enti
locali.  La   riduzione   dei   predetti   spazi   finanziari   opera
prioritariamente con riferimento ai comuni.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge  24
          febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale
          della protezione civile): 
                "Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  segretario  del   Consiglio,
          formulata anche su richiesta del Presidente  della  regione
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato d'emergenza, fissandone la  durata  e  determinandone
          l'estensione territoriale con  specifico  riferimento  alla
          natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in  ordine
          all'esercizio  del  potere  di   ordinanza.   La   delibera
          individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
          interventi di emergenza nelle more  della  ricognizione  in
          ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
          del Commissario delegato e autorizza la  spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
          comma   5-quinquies,   individuando    nell'ambito    dello
          stanziamento complessivo quelle finalizzate alle  attivita'
          previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
          Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le
          risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
          comma  2,  risultino  o  siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si  provvede
          anche a mezzo di ordinanze in deroga ad  ogni  disposizione
          vigente, nei  limiti  e  secondo  i  criteri  indicati  nel
          decreto di dichiarazione dello stato  di  emergenza  e  nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico.
          Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni
          territorialmente interessate,  dal  Capo  del  Dipartimento
          della  protezione  civile,  salvo  che   sia   diversamente
          stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza  di
          cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e'  curata  in
          ogni  caso  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  con  le
          ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili,
          in ordine: 
                a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   dei
          servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione
          interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
                c)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
          strutturali,  per  la   riduzione   del   rischio   residuo
          strettamente connesso  all'evento,  entro  i  limiti  delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque  finalizzate
          prioritariamente  alla  tutela  della  pubblica  e  privata
          incolumita'; 
                d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
                e) all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per
          far fronte alle esigenze urgenti di cui  alla  lettera  d),
          entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e
          secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
          ministri, sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923,  n.  2440,  e  dell'art.  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo  giorno  (28)  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
          tutte le entrate e tutte le spese riguardanti  l'intervento
          delegato, indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti
          beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema  da
          stabilire con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  comma.  Il   rendiconto
          contiene anche una sezione  dimostrativa  della  situazione
          analitica  dei  crediti,  distinguendo  quelli   certi   ed
          esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei  debiti
          derivanti  da  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          assunte a qualsiasi titolo  dai  commissari  delegati,  con
          l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno  2008  va
          riportata anche la situazione  dei  crediti  e  dei  debiti
          accertati al  31  dicembre  2007.  Nei  rendiconti  vengono
          consolidati, con le stesse modalita'  di  cui  al  presente
          comma, anche i dati relativi agli interventi  delegati  dal
          commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I  rendiconti
          corredati  della  documentazione  giustificativa,   nonche'
          degli eventuali rilievi sollevati dalla  Corte  dei  conti,
          sono  trasmessi  al   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
          Stato-Ragionerie territoriali competenti,  all'Ufficio  del
          bilancio per il riscontro di regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,
          nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
          civile,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e  al
          Ministero  dell'interno.   I   rendiconti   sono   altresi'
          pubblicati  nel  sito  internet  del   Dipartimento   della
          protezione civile. Le ragionerie territoriali  inoltrano  i
          rendiconti, anche con  modalita'  telematiche  e  senza  la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della Corte dei conti. Per l'omissione o il  ritardo  nella
          rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto  23
          maggio 1924, n. 827. Al fine di  garantire  la  trasparenza
          dei flussi finanziari e della  rendicontazione  di  cui  al
          presente comma sono vietati girofondi tra  le  contabilita'
          speciali. Il presente comma si applica anche  nei  casi  di
          cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
          quali il Consiglio dei Ministri delibera  la  dichiarazione
          dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo  delle
          risorse del Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della Protezione civile. Per il  finanziamento
          delle prime esigenze del suddetto Fondo e'  autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          risorse del Fondo nazionale di  protezione  civile  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.
          142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  luglio
          1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
          2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali  e'
          determinata annualmente, ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Sul  conto
          finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
          termine di ciascun anno, dovranno  essere  evidenziati,  in
          apposito allegato, gli utilizzi delle  risorse  finanziarie
          del  «Fondo  per  le  emergenze  nazionali».  Qualora   sia
          utilizzato il fondo di  cui  all'art.  28  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in  tutto  o
          in parte, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          mediante  riduzione  delle  voci  di   spesa   rimodulabili
          indicate nell'elenco  allegato  alla  presente  legge.  Con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          individuati l'ammontare complessivo delle  riduzioni  delle
          dotazioni  finanziarie  da  operare  e  le  voci  di  spesa
          interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi  del
          patto  di  stabilita'  interno,  tali   da   garantire   la
          neutralita'  in  termini  di  indebitamento   netto   delle
          pubbliche amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la
          predetta riduzione delle voci di spesa,  il  fondo  di  cui
          all'art.   28   della   legge   n.   196   del   2009    e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di   cui   al   secondo   periodo
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In  presenza  di
          gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e  sociale
          derivanti dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
          soggetti residenti  nei  comuni  interessati,  ai  soggetti
          titolari  di  mutui  relativi  agli  immobili  distrutti  o
          inagibili, anche  parzialmente,  ovvero  alla  gestione  di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei
          medesimi  edifici  o  comunque  compromessa  dagli   eventi
          calamitosi  puo'  essere   concessa,   su   richiesta,   la
          sospensione  delle  rate,   per   un   periodo   di   tempo
          circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
          per  gli  interventi   di   rispettiva   competenza,   alla
          Protezione civile ovvero direttamente alle  amministrazioni
          interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
          corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
          3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
          modificazioni, e' trasmesso alle Camere per  l'espressione,
          entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
          per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
          il termine per l'espressione del parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato. 
              5-sexies. Il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge
          18 novembre 1966, n. 976,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1966,  n.  1142,  puo'  intervenire
          anche nei territori per i  quali  e'  stato  deliberato  lo
          stato di emergenza  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo. A tal fine sono conferite al  predetto  Fondo  le
          disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della
          legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno  o  piu'  decreti  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono
          individuate le aree di intervento, stabilite le  condizioni
          e le modalita' per la concessione delle  garanzie,  nonche'
          le  misure  per  il  contenimento  dei   termini   per   la
          determinazione  della  perdita  finale  e  dei   tassi   di
          interesse da applicare ai procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.  47,  comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 122  dell'art.  1
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220   e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2011): 
                "Art. 1. (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              1-121 (Omissis). 
              122. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione
          degli obiettivi  annuali  degli  enti  assoggettabili  alla
          sanzione di cui alla lettera a) del comma 26  dell'art.  31
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in  caso  di
          mancato  raggiungimento   dell'obiettivo   del   patto   di
          stabilita' interno, a  valere  sul  fondo  di  solidarieta'
          comunale e sul fondo sperimentale di  riequilibrio  nonche'
          sui trasferimenti erariali destinati  alle  province  della
          Regione siciliana e della Sardegna.  L'importo  complessivo
          della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti
          finanziari  determinati  dall'applicazione  della  predetta
          sanzione . 
              (Omissis).". 
              La Delibera CIPE n. 22 del 30  giugno  2014  recante  "
          Misure di  riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  degli
          edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche  statali"
          e' pubblicata nella GU Serie Generale n. 222 del 24-9-2014. 
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   48   del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                "Art. 48. (Edilizia scolastica) 
              1. All'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
          dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: 
              "14-ter.  Per  gli  anni  2014  e   2015,   nel   saldo
          finanziario  espresso  in  termini  di  competenza   mista,
          individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della
          verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  non
          sono  considerate  le  spese  sostenute  dai   comuni   per
          interventi di edilizia scolastica. L'esclusione  opera  nel
          limite massimo di 122 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2014 e 2015. I comuni  beneficiari  dell'esclusione  e
          l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare  entro
          il 15 giugno 2014.". 
              2. Per le finalita' e gli interventi  di  cui  all'art.
          18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n.
          98, il CIPE, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti d'intesa con il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della
          programmazione nazionale del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione relativa al periodo  2014-2020,  fino  all'importo
          massimo  di  300   milioni   di   euro,   previa   verifica
          dell'utilizzo delle  risorse  assegnate  nell'ambito  della
          programmazione 2007-2013 del Fondo  medesimo  e  di  quelle
          assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
          delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di  piani
          stralcio del programma di messa in sicurezza degli  edifici
          scolastici.  In  esito  alla  predetta  verifica  il   CIPE
          riprogramma  le  risorse  non  utilizzate  e   assegna   le
          ulteriori risorse a valere sulla  dotazione  2014-2020  del
          Fondo  sviluppo  e  coesione  in  relazione  ai  fabbisogni
          effettivi e sulla  base  di  un  programma  articolato  per
          territorio regionale e per tipologia di interventi. Con  la
          stessa delibera sono individuate le modalita'  di  utilizzo
          delle risorse assegnate, di  monitoraggio  dell'avanzamento
          dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
          e di applicazione  di  misure  di  revoca,  utilizzando  le
          medesime  procedure  di  cui  al   citato   art.   18   del
          decreto-legge n. 69 del 2013.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  6-bis  e  26
          dell'art.  31  della  legge  12  novembre  2011,   n.   183
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012): 
                "Art. 31. Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali 
              1 - 6 (Omissis). 
              6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
          corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
          non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
          entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno,   l'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  comunica   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          determinati sulla  base  del  citato  accordo  formulato  a
          seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
          15 marzo di ciascun anno. 
              6-ter - 25 (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 4 del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  1125  e
          successive modificazioni: 
                "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1 - 8 (Omissis). 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,   prevedono   di
          effettuare procedure concorsuali  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
          soggetti che hanno maturato,  alla  data  di  pubblicazione
          della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
          anni di servizio alle proprie dipendenze. La  proroga  puo'
          essere  disposta,  in  relazione   al   proprio   effettivo
          fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
          in   dotazione    organica    vacanti,    indicati    nella
          programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
          al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2016 (29). Fermo restando  il  divieto
          previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino  al
          31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo  determinato
          per  le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze   di
          continuita'  dei  servizi  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              (Omissis ).". 
              Si riporta il testo del comma  145  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Per l'anno 2015, per un importo  complessivo  pari  ai
          proventi  derivanti  dall'attuazione  del  comma  144,  nel
          limite massimo di 700 milioni  di  euro,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata, sono individuati per  ciascun
          ente beneficiario gli importi relativi: 
              a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle
          spese  relative  al  cofinanziamento  nazionale  dei  fondi
          strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
              b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno  dei
          comuni sede delle citta'  metropolitane,  delle  spese  per
          opere  prioritarie  del  programma   delle   infrastrutture
          strategiche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti di cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia  e
          finanza  2015,  sostenute   a   valere   sulla   quota   di
          cofinanziamento a carico dei predetti enti locali; 
              c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno  dei
          comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per  le
          opere e gli interventi cofinanziati dai  Fondi  strutturali
          europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella
          Programmazione  "2014-2020",  a  valere  sulla   quota   di
          cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti
          interessati comunicano al Dipartimento per le politiche  di
          coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro
          il  termine  perentorio  del  10  settembre,   secondo   le
          modalita' definite dal  predetto  Dipartimento,  il  valore
          degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere  le
          spese di cui al periodo precedente. 
              Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per  le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, entro il termine  perentorio  del  30  settembre,
          secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il
          valore  degli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
          sostenere le spese di cui al periodo precedente. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          si provvede alla finalizzazione  degli  eventuali  proventi
          derivanti  dall'attuazione   del   comma   144,   eccedenti
          l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale
          riassegnazione al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 43 del  decreto-legge  12
          settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per  l'apertura  dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive) convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla
          presente legge: 
                "Art. 43. Misure in materia di utilizzo del Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale 
              1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
          procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
          dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, possono  prevedere,  tra  le  misure  di  cui  alla
          lettera c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie
          per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e
          per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,  l'utilizzo
          delle risorse agli stessi enti attribuibili  a  valere  sul
          "Fondo  di   rotazione   per   assicurare   la   stabilita'
          finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter  del
          decreto  legislativo   n.   267   del   2000.   A   seguito
          dell'approvazione del  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale da parte  della  competente  Sezione  regionale
          della Corte dei conti, qualora  l'ammontare  delle  risorse
          attribuite a valere sul predetto "Fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"
          risulti inferiore a quello di cui  al  periodo  precedente,
          l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni  dalla
          ricezione della comunicazione  di  approvazione  del  piano
          stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
          un importo pari all'anticipazione non attribuita. 
              2. Nel caso di utilizzo delle  risorse  del  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti  locali"  di  cui   all'art.   243-ter   del   decreto
          legislativo n. 267 del 2000  secondo  quanto  previsto  dal
          comma 1, gli enti locali interessati iscrivono  le  risorse
          ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01,  voce
          economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle
          medesime risorse e' iscritta  in  spesa  al  titolo  primo,
          intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570. 
              3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano  ai  fini  del
          patto di stabilita' interno nei limiti di  100  milioni  di
          euro per il 2014 e 180 milioni per gli  anni  dal  2015  al
          2020 e nei limiti delle somme rimborsate per  ciascun  anno
          dagli  enti  beneficiari   e   riassegnate   nel   medesimo
          esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede  di  adozione
          del piano di riparto del fondo di cui al comma 2  dell'art.
          1 del decreto del Ministro dell'Interno  11  gennaio  2013,
          recante "Accesso al fondo di rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali", pubblicato nella
          gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.  33,  individua  per
          ciascun ente, proporzionalmente alle  risorse  erogate,  la
          quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei
          limiti del periodo precedente. 
              3-bis. La sanzione prevista  dall'art.  31,  comma  26,
          lettera a), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  per
          inadempienza del patto  di  stabilita'  interno  del  2013,
          ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014  si  applica
          fino ad un importo  pari  al  3  per  cento  delle  entrate
          correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile  del
          comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno
          attivato  nell'anno  2014  la  procedura  di   riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dall'art.  243-bis  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  di  quelli   che   nel
          medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario,  il
          pagamento della sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'
          essere rateizzato in dieci anni e  gli  effetti  finanziari
          determinati dalla  sua  applicazione  non  concorrono  alla
          riduzione degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
          di cui al comma 122 dell'art. 1  della  legge  13  dicembre
          2010, n. 220, e successive modificazioni. 
              3-ter. Le sanzioni relative  al  mancato  rispetto  dei
          vincoli del patto di stabilita' interno  nell'anno  2012  o
          negli  esercizi  precedenti  non  trovano  applicazione,  e
          qualora gia' applicate ne vengono  meno  gli  effetti,  nei
          confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
          dissesto   finanziario   sia   intervenuta   nell'esercizio
          finanziario 2012 e la violazione del  patto  di  stabilita'
          interno sia stata accertata successivamente alla  data  del
          31 dicembre 2013. 
              4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
          eroga ai comuni delle Regioni a  statuto  ordinario  ed  ai
          comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna  un
          importo, a titolo  di  anticipo  su  quanto  spettante  per
          l'anno 2014 a titolo di  Fondo  di  solidarieta'  comunale.
          L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
          66 per cento di quanto comunicato  sul  sito  internet  del
          Ministero dell'interno come spettante  per  l'anno  2014  a
          titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
          gia' erogate in base alle disposizioni di  cui  all'art.  8
          del decreto-legge 6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e  all'art.
          1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88. 
              5.  Per  l'anno  2014  l'importo  di  euro   49.400.000
          impegnato  e  non  pagato  del  fondo  per  il  federalismo
          amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnato  al  Fondo  di  solidarieta'
          comunale, di cui al comma 380-ter dell'art. 1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228. 
              5-bis. All'art. 1, comma  729-quater,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20  settembre
          2014, non sia  stato  possibile  recuperare  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
          debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni  del
          fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013  di  cui  al
          comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione  triennale,
          decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi
          comprese quelle da trattenere per il  tramite  dell'Agenzia
          delle entrate, con le modalita'  che  sono  rese  note  dal
          Ministero  dell'interno  mediante  apposito  comunicato.  A
          seguito delle richieste di rateizzazione di cui al  periodo
          precedente, il Ministero dell'interno  comunica  ai  comuni
          beneficiari  delle  maggiori  assegnazioni  del  fondo   di
          solidarieta' comunale per l'anno  2013,  di  cui  al  comma
          729-bis, gli  importi  da  riconoscere  in  ciascuna  delle
          annualita' 2015, 2016 e 2017". 
              5-ter. All'art.  32,  comma  3,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  le
          parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "75
          per cento". 
              5-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          adottate, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali, la nota  metodologica  relativa
          alla procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle  capacita'
          fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni   a   statuto
          ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e  successive  modificazioni.  Lo
          schema di decreto con la nota metodologica e la  stima,  di
          cui al periodo precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la
          conclusione dell'intesa, perche' su di esso  sia  espresso,
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione,  il  parere
          della  Commissione  parlamentare   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio
          2009,  n.  42,  e   successive   modificazioni,   e   delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il
          termine di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque
          essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai
          pareri parlamentari, trasmette alle  Camere  una  relazione
          con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
          ai citati pareri.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 418  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "418. Le province e le citta' metropolitane  concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
          enti appartenenti alle regioni a statuto  ordinario  e  del
          restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana
          e della  regione  Sardegna,  ciascuna  provincia  e  citta'
          metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello  Stato  un  ammontare  di  risorse  pari  ai
          predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento  di
          cui  al  periodo  precedente,  fermo  restando  l'ammontare
          complessivo  del  contributo  dei  periodi  precedenti,  le
          province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre
          2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 31 marzo  2015,  con  il
          supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore  -
          SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e'  stabilito  l'ammontare  della  riduzione  della
          spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e  del
          corrispondente  versamento  tenendo   conto   anche   della
          differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.".