Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 (( nonche' norme in materia di rifiuti e di
  emissioni industriali )) 
 
  (( 1. I contratti tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo
67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
devono contenere, a pena di nullita', le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione  del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi  di  cui  alla  predetta
lettera  e),  e  per   ulteriori   inadempimenti.   Ai   fini   della
certificazione antimafia di  cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  consentito  il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi
sono  corrisposti  sotto  condizione   risolutiva.   Il   committente
garantisce la  regolarita'  formale  dei  contratti  e  a  tale  fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione  ai  comuni  interessati  per  gli  idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di  competenza  delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si  applica  l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica  limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica  nella  misura  del  50  per  cento
limitatamente alla lettera c).». )) 
  2. Il direttore dei lavori (( non puo' )) avere in corso ne'  avere
avuto negli  ultimi  tre  anni  rapporti  ((  diretti  ))  di  natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,
anche in subappalto (( ne' rapporti di parentela con  il  titolare  o
con chi riveste cariche societarie  nella  stessa.  A  tale  fine  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone, altresi', copia  ai  comuni  interessati
per gli idonei controlli anche a campione. )) 
  3.  I  contratti  gia'  stipulati((  ,  ivi  compresi  i  contratti
preliminari,  ))  sono  adeguati  ((  prima  dell'approvazione  della
progettazione  esecutiva.  ))  In  caso  di  mancata  conferma  della
sussistenza dei  requisiti  accertati  da  parte  del  direttore  dei
lavori, il committente effettuera' una nuova procedura  di  selezione
dell'operatore economico e l'eventuale  obbligazione  precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre  alcun  obbligo  di
risarcimento   a   carico   del    committente.    Le    obbligazioni
precedentemente  assunte  si  considerano  non  confermate  anche  in
mancanza della suddetta verifica  nei  tempi  previsti  dal  presente
decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori (( e di ripristino della
agibilita' sismica )) con redazione e  consegna  dello  stato  finale
devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.
In  caso  di  ritardo   agli   amministratori   di   condominio,   ai
rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi  obbligatori
si applica la riduzione del 20% sul compenso per  il  primo  mese  di
ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
  (( 5-bis. Il termine per  l'inizio  dei  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle  penali,
inizia  a  decorrere,  indipendentemente  dal  reale  avviamento  del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui  si  concede  il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori
di condominio, rappresentanti  dei  consorzi,  procuratori  speciali,
rappresentanti  delle  parti   comuni   sono   sanzionati   con   una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e  frazione  di  mese  di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante.  Il  direttore  dei
lavori,  entro  quindici  giorni   dall'avvenuta   comunicazione   di
maturazione dello stato di avanzamento dei  lavori  (SAL),  trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello  degli  uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per  ogni  mese  e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori  una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in  rapporto
all'entita' del SAL consegnato con  ritardo;  per  ogni  settimana  e
frazione di settimana di ritardo e'  applicata  al  beneficiario  una
decurtazione  del  2  per  cento  sulle  competenze  complessive.  Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni,  previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.  A  conclusione  dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi  sono  stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore
di condominio, il  rappresentante  del  consorzio  o  il  commissario
certificano che i  lavori  relativi  alle  parti  comuni  sono  stati
contrattualizzati dal  committente  ed  accludono  le  quietanze  dei
pagamenti  effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione  viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie  o  interventi
difformi apportati sull'immobile  isolato  o  sulle  parti  esclusive
dello stesso se ricompreso in aggregato. 
  Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei  lavori
l'amministratore di condominio, il  presidente  del  consorzio  o  il
commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio  ai
servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2
per cento per ogni mese e frazione di mese del  compenso  complessivo
loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi
di tempo per provvedere. In caso di ritardo si  applica  alle  stesse
una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune.  Tutta
la documentazione  relativa  ai  pagamenti  effettuati,  a  qualunque
titolo, con la provvista derivante dal  contributo  concesso  per  la
ristrutturazione o ricostruzione degli  edifici  colpiti  dal  sisma,
deve essere conservata per cinque anni. )) 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'   nei   casi   previsti
dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione s'intende risolto di diritto.  ((  La  disposizione  si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del  contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del  soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
del committente. )) 
  (( 7-bis. Al fine di evitare che  la  presenza  di  edifici  diruti
possa rallentare o pregiudicare il rientro  della  popolazione  negli
altri  edifici  e  per  favorire  la  valorizzazione  urbanistica   e
funzionale  degli  immobili  ricadenti  nei  borghi   abruzzesi,   le
previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, si  applicano  anche  ai  centri  storici  delle
frazioni del comune dell'Aquila e degli  altri  comuni  del  cratere,
limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di
contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. 
  7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei  limiti  degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati dal sisma, in  regime  di  anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o  aventi  titolo.  L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di  priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che  e'  concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente  locale,  a  nessun  titolo,
puo' essere ceduto od offerto in garanzia,  pena  la  nullita'  della
relativa clausola. )) 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. (Soppresso). 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  (( 11-bis. Le attivita' di riparazione o  ricostruzione  finanziate
con risorse pubbliche delle chiese e  degli  edifici  destinati  alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge  20  maggio
1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della  parte  seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice  di
cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  La  scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di  ricostruzione  o  riparazione
delle chiese o degli altri edifici di cui al  periodo  precedente  e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la  veste  di
«stazione appaltante» di cui all'articolo 3,  comma  33,  del  citato
codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  con  le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine  della
redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di  cui
al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006.  In  ogni   caso,   nel
procedimento di approvazione del  progetto,  e'  assunto  il  parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La  stazione
appaltante puo'  acquisire  i  progetti  preliminari,  definitivi  ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  depositati  presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  90  e  91  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e  valutarne  la  compatibilita'  con  i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza  con  le  caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al  comma  9
del  presente  articolo,  e  l'idoneita',  anche  finanziaria,   alla
ristrutturazione  e  ricostruzione  degli  edifici.  Ogni   eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse  necessaria  dovra'
avvenire senza maggiori oneri a  carico  della  stazione  appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Tale modalita'  di  riparto  puo'  essere  utilizzata  dai
comuni  fino  al  31  marzo  2016.  Dal  1°  aprile  2016,  i  comuni
ripartiscono i consumi rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per  il
riscaldamento, l'energia elettrica e la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati  dai  contatori
installati o da installare negli edifici  del  progetto  CASE  e  nei
MAP.». 
  11-quater. Dalle disposizioni di cui al  comma  11-ter  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a
legislazione vigente. )) 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.   71,   ((   come
rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ))
una quota fissa, fino a un valore  massimo  del  4  per  cento  degli
stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi'
determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma  di  sviluppo
volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in  termini  di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e programmi di (( promozione turistica e  culturale;  ))
c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e  alta  formazione;
d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali;  e)  azioni  di
sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro  e
piccole imprese; f) interventi  e  servizi  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.  Tali  interventi
sono realizzati all'interno di un programma di  sviluppo  predisposto
dalla Struttura di missione di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1º  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,  amministrazioni
attuatrici, disciplina  del  monitoraggio,  della  valutazione  degli
interventi  in  itinere  ed  ex  post,  della  eventuale   revoca   o
rimodulazione delle risorse per la piu'  efficace  allocazione  delle
medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «sui
restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.» 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «titolari»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri». 
  (( 14-bis.  All'articolo  67-ter,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati»
sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli  indirizzi
formulati dai comuni.». 
  14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti:
«nonche' per gli anni 2016 e 2017.». )) 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 16-bis. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale  sia  giuridicamente  riferibile
detta produzione»; 
  b) alla lettera o), dopo la parola:  «deposito»  sono  inserite  le
seguenti: «preliminare alla raccolta»; 
  c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e'  sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le  seguenti:  «,  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti.». 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more  della  conclusione  dei  procedimenti,  le  installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni». 
  16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
interessata»; 
  b) al comma 12, primo periodo,  le  parole  da:  «Bagnoli-Coroglio»
fino a: «di cui al comma  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Soggetto  Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,»; 
  c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
  «13.  Al  fine   di   definire   gli   indirizzi   strategici   per
l'elaborazione   del   programma   di   risanamento   ambientale    e
rigenerazione urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il  coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche  con  riferimento  alla  sua  dotazione  infrastrutturale,   e'
istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un'apposita
cabina  di  regia,  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo  delegato  e  composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma. 
  13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di  cui  al
comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle  procedure
di definizione del programma di rigenerazione urbana  e  di  bonifica
ambientale,    al    fine    di    garantirne    la    sostenibilita'
economico-finanziaria. 
  13.2.  Ai  fini  della  puntuale  definizione  della  proposta   di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9; 
  d) il comma 13-ter e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  67-quater  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                "Art.   67-quater.   Criteri   e   modalita'    della
          ricostruzione 
              1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni
          del cratere perseguono i seguenti obiettivi: 
                a) il  rientro  della  popolazione  nelle  abitazioni
          attraverso   la   ricostruzione   e   il   recupero,    con
          miglioramento  sismico  e,   ove   possibile,   adeguamento
          sismico,  di  edifici  pubblici  o  di  uso  pubblico,  con
          priorita' per  gli  edifici  strategici,  e  degli  edifici
          privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
          abitazione   principale,   insieme   con   le   opere    di
          urbanizzazione   primaria   e   secondaria,   distrutti   o
          danneggiati dal sisma; 
                b)  l'attrattivita'  della  residenza  attraverso  la
          promozione e la riqualificazione dell'abitato, in  funzione
          anche  della  densita',  qualita'  e  complementarita'  dei
          servizi di prossimita' e  dei  servizi  pubblici  su  scala
          urbana, nonche' della piu'  generale  qualita'  ambientale,
          attraverso interventi di ricostruzione che, anche  mediante
          premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
          carattere di priorita' e  l'individuazione  di  particolari
          modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti,
          assicurino: 
                  1) un elevato livello di qualita',  in  termini  di
          vivibilita',   salubrita'   e    sicurezza    nonche'    di
          sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano; 
                  2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e
          di avanzate tecnologie edilizie,  anche  per  garantire  il
          miglioramento sismico e il risparmio energetico; 
                  3) l'utilizzo di moderne soluzioni  architettoniche
          e ingegneristiche in fase di modifica degli  spazi  interni
          degli edifici; 
                  4) l'ampliamento degli spazi  pubblici  nei  centri
          storici, la riorganizzazione delle  reti  infrastrutturali,
          anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga,
          il controllo  del  sistema  delle  acque  finalizzato  alla
          riduzione dei consumi idrici  e  la  razionalizzazione  del
          sistema di smaltimento dei rifiuti; 
                c)  la  ripresa  socio-economica  del  territorio  di
          riferimento. 
              2. Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  sono  attuati
          mediante: 
                a) interventi singoli o in forma associata  da  parte
          dei  privati,  aventi  ad  oggetto  uno  o  piu'  aggregati
          edilizi,  che  devono  essere  iniziati  entro  il  termine
          inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale
          termine, il comune si sostituisce al  privato  inadempiente
          e, previa occupazione temporanea  degli  immobili,  affida,
          mediante   procedimento   ad    evidenza    pubblica,    la
          progettazione e  l'esecuzione  dei  lavori,  in  danno  del
          privato per quanto concerne i maggiori oneri; 
                b)  programmi  integrati,  nei  casi  in  cui   siano
          necessari interventi  unitari.  In  tali  casi  il  comune,
          previo consenso dei proprietari  degli  edifici  rientranti
          nell'ambito interessato, puo' bandire  un  procedimento  ad
          evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto
          attuatore con  compiti  di  progettazione  e  realizzazione
          integrata degli interventi pubblici e privati. In  caso  di
          mancato   consenso   e   di   particolare    compromissione
          dell'aggregato urbano, e'  facolta'  del  comune  procedere
          all'occupazione temporanea degli immobili; 
                c)  delega  volontaria  ai  comuni,  da   parte   dei
          proprietari, delle fasi della progettazione,  esecuzione  e
          gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni  contributo  o
          indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante
          scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso
          di condomini, la delega  e'  validamente  conferita  ed  e'
          vincolante  per   tutti   i   proprietari   costituiti   in
          condominio,  anche  se  dissenzienti,  purche'  riguardi  i
          proprietari che rappresentino  almeno  i  due  terzi  delle
          superfici utili complessive  di  appartamenti  destinati  a
          prima abitazione, ovvero i  proprietari  che  rappresentino
          almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle
          unita' immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di
          incentivare il ricorso a tale modalita' di  attuazione,  si
          possono prevedere premialita'  in  favore  dei  proprietari
          privati interessati che ne  facciano  domanda,  consistenti
          nell'ampliamento    e    nella    diversificazione    delle
          destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al  20
          per cento, in incrementi di  superficie  utile  compatibili
          con la  struttura  architettonica  e  tipo-morfologica  dei
          tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che
          non comportino ulteriore consumo di suolo  e  che  comunque
          garantiscano la riqualificazione urbana degli  insediamenti
          esistenti. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che  non  contengono
          principi fondamentali di cui  all'art.  117,  terzo  comma,
          della Costituzione  hanno  efficacia  fino  all'entrata  in
          vigore della competente normativa regionale. 
              4. Per l'esecuzione degli interventi unitari  in  forma
          associata sugli  aggregati  di  proprieta'  privata  ovvero
          mista  pubblica  e  privata,   anche   non   abitativi,   i
          proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori  entro
          trenta giorni dall'invito ad essi rivolto  dal  comune.  La
          costituzione del consorzio e' valida con la  partecipazione
          dei proprietari che rappresentino almeno il  51  per  cento
          delle  superfici  utili  complessive   dell'immobile,   ivi
          comprese le superfici ad  uso  non  abitativo.  La  mancata
          costituzione  del  consorzio  comporta   la   perdita   dei
          contributi e l'occupazione temporanea da parte del  comune,
          che  si  sostituisce  ai  privati  nell'affidamento   della
          progettazione e dell'esecuzione dei  lavori.  L'affidamento
          dei lavori da parte dei consorzi  obbligatori  avviene  nel
          rispetto dei principi di economicita',  efficacia,  parita'
          di trattamento e trasparenza ed e' preceduto da  un  invito
          rivolto ad almeno cinque imprese  idonee,  a  tutela  della
          concorrenza. 
              5. In considerazione del particolare valore del  centro
          storico del capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'
          immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione
          principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate  dal  sisma
          del 6 aprile 2009, e' riconosciuto  un  contributo  per  la
          riparazione e per il miglioramento sismico, pari al  costo,
          comprensivo  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   degli
          interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici
          esterni, comprese le  rifiniture  esterne,  e  sulle  parti
          comuni dell'intero edificio, definite  ai  sensi  dell'art.
          1117 del codice civile, nonche' per gli eventuali oneri per
          la   progettazione   e   per   l'assistenza   tecnica    di
          professionisti  abilitati.  Tali  benefici  sono  applicati
          anche agli edifici con un unico proprietario. Sono  escluse
          dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche  solo
          in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed
          edilizie o di tutela  paesaggistico-ambientale,  senza  che
          sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28  febbraio
          1985,  n.  47.  La  fruizione  dei  benefici  previsti  dal
          presente comma e' subordinata al conferimento della  delega
          volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del  presente
          articolo. In caso  di  mancato  consenso  e'  facolta'  del
          comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
              6. Nell'ambito delle misure finanziate con  le  risorse
          di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli  interventi
          preordinati al sostegno delle attivita' produttive e  della
          ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota  pari  al  5
          per cento di  tali  risorse  e'  destinata  alle  finalita'
          indicate nel presente articolo. 
              7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la
          riparazione e ricostruzione delle abitazioni  principali  e
          degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n.  77,  anche  coloro  che  succedono  mortis
          causa, a titolo di erede o di legatario,  nella  proprieta'
          dei relativi  immobili,  a  condizione  che  alla  data  di
          apertura della successione i  contributi  non  siano  stati
          gia' erogati in favore dei loro danti causa  e  che  questi
          fossero in possesso delle condizioni e ancora  nei  termini
          per richiederli. 
              8. I contratti per  la  redazione  dei  progetti  e  la
          realizzazione dei lavori  di  ricostruzione  devono  essere
          redatti per iscritto a pena di nullita' e devono contenere,
          in  maniera   chiara   e   comprensibile,   osservando   in
          particolare i principi  di  buona  fede  e  di  lealta'  in
          materia di transazioni commerciali, valutati in  base  alle
          esigenze  di  protezione  delle  categorie  di  consumatori
          socialmente deboli, le seguenti informazioni: 
                a) identita' del professionista e dell'impresa; 
                b) requisiti di ordine generale e  di  qualificazione
          del professionista e dell'impresa, indicando  espressamente
          le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi  cinque
          anni, nonche' la certificazione antimafia e di  regolarita'
          del documento unico di regolarita' contributiva; 
                c) oggetto e caratteristiche essenziali del  progetto
          e dei lavori commissionati; 
                d)  determinazione  e  modalita'  di  pagamento   del
          corrispettivo pattuito; 
                e) modalita' e tempi di consegna; 
                f) dichiarazione di  voler  procedere  al  subappalto
          dell'esecuzione    dell'opera,    ove    autorizzato    dal
          committente,  indicandone  la  misura  e  l'identita'   del
          subappaltatore. 
              9. Al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e
          tracciabilita'   nell'attivita'   di   riparazione   e   di
          ricostruzione degli edifici danneggiati  dal  sisma  del  6
          aprile  2009,  e'  istituito  un  elenco  degli   operatori
          economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
          ricostruzione. Gli  Uffici  speciali  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 67-ter fissano i criteri generali e  i  requisiti
          di  affidabilita'  tecnica  per   l'iscrizione   volontaria
          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   e',   comunque,
          subordinata al possesso dei requisiti di  cui  all'art.  38
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e  alle
          verifiche  antimafia  effettuate  dalle   prefetture-uffici
          territoriali  del  Governo  competenti.  Gli  aggiornamenti
          periodici   delle   verifiche   sono    comunicati    dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  agli  Uffici
          speciali  ai  fini  della  cancellazione  degli   operatori
          economici  dall'elenco.  Con  uno  o   piu'   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti
          procedure anche  semplificate  per  il  riconoscimento  dei
          contributi alla ricostruzione privata, ulteriori  requisiti
          minimi di capacita' e di qualificazione dei  professionisti
          e delle imprese che progettano  ed  eseguono  i  lavori  di
          ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto  dei  tempi
          di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni   a   tutela   delle
          condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato
          nei cantieri della ricostruzione. 
              10. Il terremoto del 6 aprile 2009  costituisce  evento
          straordinario, non  imputabile  e  imprevedibile  ai  sensi
          degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la
          risoluzione  di  diritto  dei  contratti   preliminari   di
          compravendita o istitutivi di diritti  reali  di  godimento
          relativi  a  beni  immobili  siti  nei  comuni  interessati
          dall'evento   sismico,   individuati   dal   decreto    del
          Commissario delegato 16 aprile 2009,  n.  3,  stipulati  in
          epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
              11. Le cariche elettive e politiche dei  comuni,  delle
          province e della regione nei cui territori sono ubicate  le
          opere  pubbliche  e  private  finanziate   ai   sensi   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,  sono
          incompatibili con quella di progettista, di  direttore  dei
          lavori  o  di  collaudatore  di  tali  opere  nonche'   con
          l'esercizio di  attivita'  professionali  connesse  con  lo
          svolgimento di dette opere, ivi comprese  l'amministrazione
          di condomini e  la  presidenza  di  consorzi  di  aggregati
          edilizi. I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto  sono  in
          condizioni  di  incompatibilita'  possono   esercitare   la
          relativa  opzione  entro  novanta  giorni.  Il  regime   di
          incompatibilita' previsto dal  presente  comma  si  applica
          anche ai dipendenti delle amministrazioni,  enti  e  uffici
          pubblici,  che  a   qualsiasi   titolo   intervengano   sui
          procedimenti inerenti alla ricostruzione. 
              12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'art. 14,
          comma  1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. 
              13. Ferma restando  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          legge, per gli orfani delle vittime  degli  eventi  sismici
          verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal  6  aprile
          2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in
          materia  di   assunzioni   obbligatorie   nelle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  assunzioni  devono  in  ogni  caso
          avvenire  nel  rispetto   dei   limiti   delle   assunzioni
          consentite  dalla   normativa   vigente   per   l'anno   di
          riferimento.  Resta  comunque  ferma  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del
          1999, e successive modificazioni, in materia di  assunzioni
          obbligatorie e quote di riserva,  in  quanto  ad  esclusivo
          beneficio dei lavoratori disabili.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  89  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                "Art. 89. Autocertificazione 
              1. Fuori dei casi in cui  e'  richiesta  l'informazione
          antimafia e  salvo  quanto  previsto  dall'art.  88,  comma
          4-bis,  i  contratti  e  subcontratti  relativi  a  lavori,
          servizi o forniture dichiarati urgenti ed  i  provvedimenti
          di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti,  sono
          stipulati, autorizzati o adottati  previa  acquisizione  di
          apposita dichiarazione con la quale  l'interessato  attesti
          che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di
          divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.  67.
          La dichiarazione deve essere sottoscritta con le  modalita'
          di  cui  all'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. La predetta dichiarazione e'  resa  dall'interessato
          anche quando gli atti  e  i  provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione riguardano: 
                a)   attivita'   private,   sottoposte    a    regime
          autorizzatorio,   che   possono   essere   intraprese    su
          segnalazione certificata di inizio attivita' da  parte  del
          privato alla pubblica amministrazione competente; 
                b) attivita' private sottoposte alla  disciplina  del
          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  aprile   1992,   n.   300,   e   successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  76  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa - Testo A): 
                "Art. 76. Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
              Si riporta il testo del comma  436  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "436. Per l'anno  2015,  fermo  restando  l'obiettivo
          complessivo di contenimento della spesa  di  cui  al  comma
          435, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente
          alle lettere a) e b) e si applica nella misura del  50  per
          cento limitatamente alla lettera c) nei seguenti casi: 
                  a) comuni colpiti dal sisma  del  20  e  29  maggio
          2012, individuati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, e successive modificazioni; 
                  b) comuni danneggiati dagli eventi  sismici  del  6
          aprile 2009, che hanno colpito la provincia  dell'Aquila  e
          altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto
          del  Commissario  delegato  n.  3  del  16   aprile   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89  del  17  aprile
          2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11  del  17
          luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
          28 luglio 2009; 
                  c) comuni danneggiati dagli eventi sismici  del  21
          giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e  Massa
          Carrara, per i  quali  e'  stato  deliberato  lo  stato  di
          emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  26
          giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161
          dell'11 luglio 2013.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  358  del  codice
          penale: 
                "Art. 358. Nozione della  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio. 
              Agli effetti della legge penale, sono incaricati di  un
          pubblico servizio  coloro  i  quali,  a  qualunque  titolo,
          prestano un pubblico servizio. 
              Per  pubblico  servizio  deve  intendersi  un'attivita'
          disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
          caratterizzata  dalla  mancanza  dei   poteri   tipici   di
          quest'ultima,  e  con  esclusione  dello   svolgimento   di
          semplici mansioni di ordine e della  prestazione  di  opera
          meramente materiale.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 1656  del  codice
          civile: 
                "Art. 1656. Subappalto. 
              L'appaltatore non puo' dare in subappalto  l'esecuzione
          dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato  dal
          committente." . 
              Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  135
          del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art.  135.  Risoluzione  del  contratto  per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione (art.  118,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 554/1999) 
              1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di
          legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia
          intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
          dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione
          di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,
          ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
          in giudicato per i delitti  previsti  dall'art.  51,  commi
          3-bis e 3-quater, del codice  di  procedura  penale,  dagli
          articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater e 320 del codice  penale,  nonche'  per
          reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei  riguardi
          della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
          di lavoratori o di altri soggetti comunque  interessati  ai
          lavori, nonche' per  violazione  degli  obblighi  attinenti
          alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
          propone alla stazione appaltante, in relazione  allo  stato
          dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi  delle
          finalita' dell'intervento, di  procedere  alla  risoluzione
          del contratto.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia): 
                "Art. 3. (Tracciabilita' dei flussi finanziari) 
              1.  Per  assicurare  la   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
          gli appaltatori, i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice  unico  di  progetto
          (CUP). In  regime  transitorio,  sino  all'adeguamento  dei
          sistemi telematici delle  banche  e  della  societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 2 e  3  dell'art.
          67-ter del  citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione 
              (Omissis). 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art.  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
          successive   modificazioni,   garantendo    gli    standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto,  assicurano
          nei  propri  siti  internet  istituzionali  un'informazione
          trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi   ed   eseguono   il
          controllo dei processi di ricostruzione e di  sviluppo  dei
          territori, con particolare  riferimento  ai  profili  della
          coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia  delle
          opere eseguite rispetto al  progetto  approvato  attraverso
          controlli  puntuali  in  corso   d'opera,   nonche'   della
          congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli   Uffici   curano,
          altresi',   l'istruttoria   finalizzata   all'esame   delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati, sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
          dai comuni anche mediante l'istituzione di una  commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611. A  ciascuno  dei  titolari  degli
          Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo  e'
          attribuito un  trattamento  economico  onnicomprensivo  non
          superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
              (Omissis).". 
              La parte seconda del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137  -
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.) comprende gli articoli da 10 a 130. 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'art.  21
          del citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
                "4. Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1.". 
              La parte terza del citato decreto legislativo n. 42 del
          2004 comprende gli articoli da 131 a 159. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
                "Art.  16.  Agli  effetti  delle  leggi   civili   si
          considerano comunque: 
                  a) attivita' di religione o di culto quelle dirette
          all'esercizio del culto  e  alla  cura  delle  anime,  alla
          formazione del clero e dei religiosi, a  scopi  missionari,
          alla catechesi, all'educazione cristiana; 
                  b) attivita' diverse da quelle di  religione  o  di
          culto  quelle  di  assistenza  e  beneficenza,  istruzione,
          educazione  e  cultura  e,  in  ogni  caso,  le   attivita'
          commerciali o a scopo di lucro.". 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  163  del  2006  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  33  dell'art.  3
          del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
                "33.  L'espressione   «stazione   appaltante»   (...)
          comprende le amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri
          soggetti di cui all'art. 32.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 90, 91 e 197
          del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art.  90.  Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 
              1.   Le   prestazioni   relative   alla   progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
                e) dalle societa' di professionisti; 
                f) dalle societa' di ingegneria; 
                f-bis) da prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                g)  da  raggruppamenti  temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere d), e), f),  f-bis)  e  h)  ai
          quali si applicano le disposizioni di cui  all'art.  37  in
          quanto compatibili; 
                h) da consorzi stabili di societa' di  professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel
          settore dei servizi di ingegneria e  architettura,  per  un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso di operare in modo congiunto secondo  le  previsioni
          del comma 1 dell'art. 36. E' vietata  la  partecipazione  a
          piu' di un consorzio stabile. Ai fini della  partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'  tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,   il
          fatturato globale in servizi di ingegneria  e  architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o nel decennio precedente e'  incrementato  secondo  quanto
          stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente  legge;  ai
          consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e   di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'art. 36, commi  4  e  5  e  di  cui
          all'art. 253, comma 8. 
              2. Si intendono per: 
                a) societa' di professionisti le societa'  costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
                b) societa' di ingegneria le societa' di capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
              3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi
          e tecnici che devono possedere le societa' di cui al  comma
          2 del presente articolo. 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione  per  intero,  a  carico  delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
              8. Gli affidatari di  incarichi  di  progettazione  non
          possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni
          di lavori pubblici, nonche' degli  eventuali  subappalti  o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile. I divieti di cui al presente comma sono  estesi  ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e  ai
          loro dipendenti, nonche' agli affidatari  di  attivita'  di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
              8-bis. I divieti di cui al comma  8  non  si  applicano
          laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
          acquisita    nell'espletamento    degli    incarichi     di
          progettazione non e' tale da determinare un  vantaggio  che
          possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. " 
                "Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n.
          109/1994) 
              1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione,  di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'art. 120,  comma  2-bis,  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro si applicano  le  disposizioni  di
          cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
          per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte  III,
          le disposizioni ivi previste. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
          di cui al comma 1 possono essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile  del  procedimento,  ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h)  dell'art.  90,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.  57,
          comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti,  se
          sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione  per  le   attivita'   relative   alle   indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono  di
          norma affidate al medesimo soggetto,  pubblico  o  privato,
          salvo  che  in  senso  contrario   sussistano   particolari
          ragioni, accertate dal responsabile  del  procedimento.  In
          tal  caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del   nuovo
          progettista,  dell'attivita'  progettuale   precedentemente
          svolta. 
              L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli  di
          progettazione,  fermo  restando  che  l'avvio   di   quello
          esecutivo   resta   sospensivamente    condizionato    alla
          determinazione    delle    stazioni    appaltanti     sulla
          progettazione definitiva. 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita'  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei lavori e  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente  la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
          progettista  e'  consentito  soltanto   ove   espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione. 
              7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei  settori
          di cui alla parte  III  del  codice,  possono  affidare  le
          progettazioni     nonche'     le     connesse     attivita'
          tecnico-amministrative per lo svolgimento  delle  procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di cui alla citata parte III, direttamente  a  societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 90, comma  1,  lettera  f),  che
          siano da essi stessi controllate, purche' almeno  l'ottanta
          per cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata  dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei  lavori,  coordinamento  della
          sicurezza in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato o altre procedure diverse  da  quelle  previste
          dal presente codice." 
                "Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti
          pubblici relativi ai  beni  culturali  (art.  1,  comma  5,
          d.lgs. n. 30/2004) 
              1. Ai contratti di cui al presente capo  si  applicano,
          in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni: 
                - della parte I (principi  e  disposizioni  comuni  e
          contratti esclusi  in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di
          applicazione del codice); 
                - della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
          direzione ed esecuzione dei lavori); 
                - della parte II, titolo III, capo II (concessione di
          lavori pubblici); 
                - della parte IV (contenzioso); 
                -  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,
          finali e transitorie). 
              2. Si applicano inoltre, in  quanto  non  derogate,  le
          disposizioni  del  titolo   I   (contratti   di   rilevanza
          comunitaria) ovvero del titolo II (contratti  sotto  soglia
          comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi  a
          lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
          che l'importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia
          di cui all'art. 28, ovvero inferiore. 
              3. La disciplina della parte II, titolo III,  capo  III
          (promotore finanziario e societa' di progetto), si  applica
          all'affidamento  di  lavori  e  servizi  relativi  ai  beni
          culturali, nonche' alle concessioni di  cui  agli  articoli
          115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'art. 5.". 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies  dell'art.  4
          del citato decreto-legge n. 133 del 2014,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 4 . Misure  di  semplificazione  per  le  opere
          incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie
          a favore degli Enti territoriali 
              "8-quinquies. Tutti  gli  assegnatari  di  alloggi  del
          Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP)  sono
          tenuti al pagamento del canone  concessorio  stabilito  dai
          comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria
          degli stessi e delle parti comuni. Per  la  gestione  della
          complessa situazione  emergenziale  delineatasi  a  seguito
          degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica,
          Progetto CASE  e  MAP,  i  comuni  ripartiscono  i  consumi
          rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la
          produzione di acqua calda sanitaria, secondo  le  superfici
          lorde coperte degli alloggi. Tale modalita' di riparto puo'
          essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal  1°
          aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi  rilevati  per
          ogni  edificio,  anche  per  il  riscaldamento,   l'energia
          elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base
          agli effettivi consumi registrati dai contatori  installati
          o da installare negli edifici del progetto CASE e nei  MAP.
          La manutenzione straordinaria degli  alloggi  del  Progetto
          CASE e dei MAP e' effettuata dai comuni nei  cui  territori
          sono  ubicati  gli  alloggi,  nei  limiti   delle   risorse
          disponibili stanziate per la  ricostruzione  dei  territori
          della regione Abruzzo colpiti dagli eventi  sismici  del  6
          aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con  delibera  del
          Comitato interministeriale per la programmazione economica,
          nell'ambito   delle   risorse    destinate    alle    spese
          obbligatorie, sulla  base  delle  esigenze  rilevate  dagli
          Uffici speciali per la  ricostruzione  e  su  proposta  del
          coordinatore   della   struttura   di   missione   per   il
          coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo  nei
          territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno
          2014.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  7-bis   del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  (Disposizioni  urgenti
          per il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
          contrasto ad emergenze ambientali,  in  favore  delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
                "Art.  7-bis.  Rifinanziamento  della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              2. I contributi sono  erogati  dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
              3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
              4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
          politica economica,  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              La citata legge n. 147 del  2013  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 
              Il citato decreto-legge n. 133 del 2014  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212. 
              La citata legge n. 190 del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              Si riporta il  testo  del  comma  14  dell'art.  4  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "14. Per le finalita' di cui al comma 13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo  determinato  previsti  dall'art.  2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
          anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1  milione
          di euro per ciascun anno a valere sulle  disponibilita'  in
          bilancio,  fermo  restando  il  rispetto   del   patto   di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          medesime finalita', i comuni del cratere possono  prorogare
          o rinnovare entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2014  i
          contratti di lavoro a tempo determinato previsti  dall'art.
          2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011,  n.  10,  nonche'  i  contratti   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  stipulati   in   forza   delle
          ordinanze emergenziali del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'art. 7, comma 6-ter, del  decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24  giugno  2013,  n.  71,  avvalendosi  del  sistema
          derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014  nel  limite
          massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 448  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "448. I fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal
          sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente  o  parzialmente,   sono   esenti,   dal   2015,
          dall'applicazione della Tasi di cui all'art. 1, commi 639 e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,   e
          successive    modificazioni,    fino    alla     definitiva
          ricostruzione ed all'agibilita' dei fabbricati stessi.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  183  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni   (Norme   in   materia   ambientale),   come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 183. (Definizioni) 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
                a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  «oli  usati»:  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  «autocompostaggio»:  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
                f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  «detentore»:  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) «commerciante»: qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
                o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                p) «raccolta differenziata»: la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   «trattamento»:   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) «riciclaggio»: qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  «rigenerazione  degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) «smaltimento»: qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  «stoccaggio»:  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  «deposito  temporaneo»:  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, presso  il  sito  che  sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il «deposito temporaneo» deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  «combustibile  solido  secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) «compost di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) «emissioni»: le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
                hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque  reflue
          di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   «inquinamento   atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
                ll) «gestione integrata dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  «centro  di  raccolta»:   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lett. l-ter) del presente decreto; 
                oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) «circuito organizzato di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) «sottoprodotto»: qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.
          184-bis, comma 2.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   29   del   decreto
          legislativo  4  marzo  2014,  n.  46,   (Attuazione   della
          direttiva 2010/75/UE relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 29. Disposizioni transitorie 
              1. Per installazioni esistenti che  svolgono  attivita'
          gia' ricomprese all'Allegato I al  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  gli  eventuali  procedimenti   di
          rilascio, rinnovo, riesame o  modifica  dell'autorizzazione
          integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio  2013
          sono  conclusi  con  riferimento  alla  normativa   vigente
          all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre
          settantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. Resta salva la facolta' per i gestori  di
          presentare  per  tempo  istanza  di  adeguamento  di   tali
          procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo. 
              2. I gestori  delle  installazioni  esistenti  che  non
          svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato  VIII  alla
          Parte Seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, come introdotto  dal  decreto  legislativo  29  giugno
          2010, n. 128, presentano  istanza  per  il  primo  rilascio
          della autorizzazione integrata ambientale,  ovvero  istanza
          di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della  Parte
          Seconda,  nel  caso  in  cui   l'esercizio   debba   essere
          autorizzato con altro provvedimento, entro il  7  settembre
          2014. 
              3.  L'autorita'  competente  conclude  i   procedimenti
          avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
          luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
          procedimenti,   le   installazioni    possono    continuare
          l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se  del
          caso opportunamente aggiornate a cura delle  autorita'  che
          le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
          secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui  al
          comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette  istanze,
          in   quanto   necessari   a   garantire   la    conformita'
          dell'esercizio dell'installazione  con  il  titolo  III-bis
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni. 
              4. Le disposizioni del decreto  legislativo  11  maggio
          2005, 133, non  trovano  applicazione  ai  procedimenti  di
          autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata
          in vigore del presente decreto. 
              5. Per gli impianti  di  cui  all'art.  268,  comma  1,
          lettera gg), numero 3), del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, autorizzati prima della data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  l'applicazione  dei  valori
          limite  previsti  dall'art.  273,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di
          rinnovo o riesame dell'autorizzazione. 
              6. Le modifiche previste al comma 15 dell'art.  28,  in
          caso di stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto,   sono   applicate   dalle
          autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   33   del   citato
          decreto-legge  n.  133  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio 
              1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui  all'art.
          117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione  nonche'
          ai livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m)  della  Costituzione  le
          disposizioni finalizzate alla bonifica  ambientale  e  alla
          rigenerazione urbana  delle  aree  di  rilevante  interesse
          nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
          particolare, le disposizioni relative alla  disciplina  del
          procedimento di  bonifica,  al  trasferimento  delle  aree,
          nonche'  al  procedimento  di  formazione,  approvazione  e
          attuazione del programma di riqualificazione  ambientale  e
          di  rigenerazione  urbana,   finalizzato   al   risanamento
          ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e  dei
          beni  immobili  pubblici,  al   superamento   del   degrado
          urbanistico  ed  edilizio,  alla  dotazione   dei   servizi
          personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
          sicurezza urbana. Esse  hanno  l'obiettivo  prioritario  di
          assicurare  la  programmazione,  realizzazione  e  gestione
          unitaria degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla  seduta   del
          Consiglio  dei  Ministri  partecipano  i  Presidenti  delle
          Regioni  interessate.  In  relazione  a  ciascuna  area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
                a) a individuare e realizzare i lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
                b) a definire gli indirizzi per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
                c) a valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
                d)   a   localizzare   e    realizzare    le    opere
          infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
          dei  trasporti  pubblici,  per  i  collegamenti   aerei   e
          marittimi, per gli impianti di depurazione e  le  opere  di
          urbanizzazione  primaria  e  secondaria   funzionali   agli
          interventi pubblici e privati,  e  il  relativo  fabbisogno
          finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
          di  competenza  dello  Stato,  nell'ambito  delle   risorse
          previste a legislazione vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma di svolgimento dei lavori  di  cui  all'art.
          242-bis del decreto legislativo n. 152  del  2006,  da  uno
          studio di fattibilita'  territoriale  e  ambientale,  dalla
          valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
          di  impatto  ambientale  (VIA),   nonche'   da   un   piano
          economico-finanziario relativo  alla  sostenibilita'  degli
          interventi previsti, contenente l'indicazione  delle  fonti
          finanziarie   pubbliche   disponibili   e    dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana,  da  attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    Ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'art.  36-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore
          costituisce allo scopo una  societa'  per  azioni,  il  cui
          capitale azionario potra' essere aperto ad  altri  soggetti
          che conferiranno ulteriori aree ed  immobili  limitrofi  al
          comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia
          e riqualificazione, previa autorizzazione  del  Commissario
          straordinario  del  Governo.  Alla  procedura  fallimentare
          della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto  dalla
          societa'  costituita  dal  Soggetto  Attuatore  un  importo
          determinato sulla base del valore di mercato delle  aree  e
          degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
          alla data del trasferimento della  proprieta',  che  potra'
          essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
          emessi  dalla  societa',  il   cui   rimborso   e'   legato
          all'incasso  delle   somme   rivenienti   dagli   atti   di
          disposizione  delle  aree  e  degli  immobili   trasferiti,
          secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina  del
          Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto  di  nomina
          del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui  all'art.
          2644, secondo comma,  del  codice  civile.  Successivamente
          alla trascrizione del decreto e alla consegna  dei  titoli,
          tutti  i  diritti  relativi  alle  aree  e  agli   immobili
          trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla  procedura
          fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
          estinti  e  le   relative   trascrizioni   cancellate.   La
          trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e
          degli altri atti previsti dal presente comma e  conseguenti
          sono esenti da imposte di registro,  di  bollo  e  da  ogni
          altro onere ed imposta. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
          di cui al  comma  12,  unitamente  al  Soggetto  Attuatore,
          partecipa alle procedure di definizione  del  programma  di
          rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al  fine  di
          garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria. 
              13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. 
              13-ter. (Abrogato). 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'art.  1,
          commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          verifica  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per   le
          attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
          societa'  da  quest'ultimo   costituita   e   assume   ogni
          iniziativa  utile  al  fine  di  salvaguardare  i   livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento. ".