Art. 13 
 
 
Rimodulazione interventi a favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
               eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  (( 01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2016. )) 
  1. Il  Presidente  della  regione  Lombardia((  ,  in  qualita'  di
commissario delegato per la ricostruzione, )) puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole  «e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo  le  parole:  «la  continuita'  produttiva,»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei danni subiti da prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,». 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del
          citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
                "3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del
          citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
                "Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui  al  comma  2
          del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con
          propri provvedimenti adottati in  coerenza  con  i  criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base  dei  danni
          effettivamente   verificatisi,   priorita',   modalita'   e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'art.  2,  fatte  salve  le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai  soggetti  di  cui  all'art.  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
                a) la concessione di contributi per  la  riparazione,
          il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
                b) la concessione, previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita' competente entro il  31  dicembre  2014;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; 
                b-bis)  la  concessione,  previa   presentazione   di
          perizia giurata, di  contributi  per  il  risarcimento  dei
          danni economici subiti da prodotti in corso di  maturazione
          ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          510/2006 del Consiglio, del 20 marzo  2006,  relativo  alla
          protezione   delle   indicazioni   geografiche   e    delle
          denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
          in strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma
          1, del presente decreto; 
                c) la concessione di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
                d) la concessione di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
                e)  la  concessione  di  contributi  a  soggetti  che
          abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita'  per
          gli oneri sostenuti conseguenti  a  traslochi  e  depositi,
          nonche'  delle  risorse  necessarie   all'allestimento   di
          alloggi temporanei; 
                f)  la  concessione  di  contributi  a  favore  della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
                f-bis)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici per  garantire  lo  svolgimento  degli  interventi
          sociali   e    socio-sanitari    attivati,    nella    fase
          dell'emergenza, per le persone impossibilitate a  ritornare
          al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
                f-ter)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
                f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
                "Art.  3-bis  .Credito  di  imposta  e  finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione 
              1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
          b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati
          ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
          immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche'
          al  risarcimento  dei  danni   subiti   dai   beni   mobili
          strumentali  all'attivita'  ed  alla  ricostituzione  delle
          scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, e dei danni subiti da  prodotti  in
          corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo
          2006,   relativo   alla   protezione   delle    indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai  Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n.  74
          del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
          tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
          sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di  euro.  Con
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          concessa  la  garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente
          articolo e sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          operativita'  della  stessa,  nonche'   le   modalita'   di
          monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo  massimo  di
          cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato  di  cui
          al presente comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ognialtro onere  dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
          riversate in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  fondo  per   la
          ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
          le conseguenti disposizioni attuative di competenza,  anche
          al fine di assicurare  il  rispetto  del  limite  di  6.000
          milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'art. 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
                «3-quater.  Sono  fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
          di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
          stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e
          all'art. 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del  citato  decreto-legge
          n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle  province  di
          Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto  dei
          limiti di spesa annui  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo. Ciascun contratto  di  lavoro  flessibile,  fermi
          restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'  essere
          prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate  per  le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma  28
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono
          effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non  costituite,
          dai comuni, con facolta' di  attingere  dalle  graduatorie,
          anche per le assunzioni a  tempo  indeterminato,  approvate
          dai comuni costituenti le unioni medesime  e  vigenti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  per
          le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in  base
          al riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  4  luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
          di personale assunte con contratti  flessibili  e'  attuato
          nel rispetto delle seguenti  percentuali:  l'80  per  cento
          alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
          16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per  cento
          alle  prefetture.  Il  riparto  fra  i  comuni  interessati
          nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni  e  la
          struttura  commissariale,  avviene  previa  intesa  tra  le
          unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
          unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
          o fra di loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
          disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557  e  562  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui  al  comma  7  dell'art.  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'art.  11
          del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
          urgenti in materia di finanza e  funzionamento  degli  enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
                "13. Agli oneri derivanti dal comma 10,  valutati  in
          145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro
          per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di  cui
          all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2 del
          citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
                "6. Ai presidenti delle Regioni di  cui  all'art.  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'art. 2, comma 3,  dall'art.  8,  commi  3  e
          15-ter,  e  dall'art.  13.  Sulle   contabilita'   speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'art. 1, comma 1, che provvedono,  ai  sensi  del  comma
          5-bis del medesimo art. 1, per conto dei  Presidenti  delle
          Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
          di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del  patto
          di stabilita' interno  degli  enti  locali  beneficiari.  I
          presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5,
          comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano
          la pubblicazione dei rendiconti  nei  siti  internet  delle
          rispettive regioni."". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
          citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
                "Art. 1. Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  67-septies  del
          citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
                "Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del
          presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni
          di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti  l'esistenza  del
          nesso causale tra i danni e gli  indicati  eventi  sismici,
          dei  comuni  di  Castel   d'Ario,   Commessaggio,   Dosolo,
          Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano,
          Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,  Corte  de'
          Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'art.  2,  comma  1  e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 480  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "480.  Le  regioni  di  cui  al  comma  479   possono
          autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
          peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento
          dei pagamenti in  conto  capitale,  purche'  sia  garantito
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
          contestuale miglioramento, di pari importo, dei  saldi  dei
          restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
          saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa
          della regione stessa e,  per  la  Regione  siciliana  e  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante  la
          riduzione   dell'obiettivo   in   termini   di   competenza
          eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454,  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del  citato
          decreto-legge  n.  74  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                "Art.   8.   Sospensione   termini    amministrativi,
          contributi previdenziali ed assistenziali 
              1 - 2 (Omissis). 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  3-bis  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art.  3-bis.  Credito  di  imposta  e  finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione 
              1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
          b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati
          ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
          immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche'
          al  risarcimento  dei  danni   subiti   dai   beni   mobili
          strumentali  all'attivita'  ed  alla  ricostituzione  delle
          scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, e dei danni subiti da  prodotti  in
          corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo
          2006,   relativo   alla   protezione   delle    indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai  Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n.  74
          del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
          tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
          sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di  euro.  Con
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          concessa  la  garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente
          articolo e sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          operativita'  della  stessa,  nonche'   le   modalita'   di
          monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo  massimo  di
          cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato  di  cui
          al presente comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".