(( Art. 13 bis Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna 1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 12. Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, vedasi nelle Note all'art. 10.