Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. All'articolo 1, comma  632,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole «30  giugno  2015»  sono  sostituite
dalle parole «30 settembre 2015». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  632  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "632. L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma
          629, lettera a),  numero  3),  capoverso  d-quinquies),  e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, di una misura di deroga  ai  sensi  dell'art.  395
          della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre
          2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
          comma 629, lettera b), nelle more del  rilascio,  ai  sensi
          dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura  di
          deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,  trovano
          comunque  applicazione  per  le  operazioni  per  le  quali
          l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1°
          gennaio 2015. In caso di mancato  rilascio  delle  suddette
          misure  di  deroga,   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
          il 30 settembre 2015, l'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota  dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n.  504,  e  successive  modificazioni,  sono
          aumentate in misura tale da  determinare  maggiori  entrate
          nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
          2015;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di
          pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli.".