Art. 16 
 
 
Misure urgenti  per  il  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
                        appartenenza pubblica 
 
  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento  delle  procedure
di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della  cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo  scopo  di  razionalizzare  la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza,  per
lo svolgimento delle relative procedure. 
  (( 1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5: 
  1)  le  parole:  «12  mesi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«ventiquattro mesi»; 
  2) le parole: «, di cui 400.000  per  l'anno  2014  e  500.000  per
l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»; 
  b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Al fine di assicurare la tutela  e  la  valorizzazione  del
sito archeologico di Pompei e  delle  aree  limitrofe  attraverso  le
modalita'  operative  adottate  in  attuazione  del  Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Direttore  generale  di  progetto   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,  e'
assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa  pari
a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019,  a
valere sulle risorse disponibili sul  bilancio  della  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal  1°  gennaio  2016,  allo
scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria  del
sito, il Direttore generale di  progetto  e  le  competenze  ad  esso
attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, e successive modificazioni,  confluiscono  nella  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume  la  denominazione
di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo  30,
comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure  di  carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente  comma,  nonche'
sono  definite  le  modalita'  del  progressivo  trasferimento   alla
Soprintendenza Pompei delle funzioni e  delle  strutture  di  cui  al
periodo precedente.»; 
  c) al comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sul   bilancio   della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.». 
  1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguente modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con»  sono  inserite
le seguenti: «la regione e»; 
  b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Ministero»  sono
inserite le seguenti: «, la regione». 
  1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela  del  patrimonio
culturale  e  garantire  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il
31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per  gli  affari
regionali e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata,  e'
adottato un piano di razionalizzazione degli archivi  e  degli  altri
istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il  versamento  agli
archivi di  Stato  competenti  per  territorio  dei  documenti  degli
archivi storici delle province, con esclusione di quelle  trasformate
in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e
l'eventuale trasferimento al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta'  delle
province adibiti a sede o deposito degli  archivi  medesimi.  Con  il
medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti
e luoghi della cultura delle province da trasferire,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e  del  turismo,  mediante  stipula  di  appositi
accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti. 
  1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1-quater,
entro il  31  ottobre  2015,  le  unita'  di  personale  nei  profili
professionali di funzionario archivista,  funzionario  bibliotecario,
funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio  a
tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle
dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  attraverso  apposita  procedura  di  mobilita'   ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  anche  in  soprannumero   rispetto   alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  impegnate  per
l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il
medesimo Ministero e comunque per  un  importo  pari  ad  almeno  2,5
milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della  procedura
di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  le  assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 
  1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui  ai  commi
1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri  e  condizioni
uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  la  tutela   del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 6»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «funzioni  di  tutela  su»  sono
inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi,  incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»; 
  3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»; 
  c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  117  del  citato
          decreto  legislativo  n.   42   del   2004   e   successive
          modificazioni: 
                "Art. 117. Servizi per il pubblico 
              1. Negli istituti e nei luoghi della  cultura  indicati
          all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
          culturale e di ospitalita' per il pubblico. 
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
                a) il servizio editoriale e di vendita riguardante  i
          cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
          informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
          riproduzioni di beni culturali; 
                b) i servizi riguardanti beni librari e  archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario; 
                c)  la  gestione  di   raccolte   discografiche,   di
          diapoteche e biblioteche museali; 
                d) la gestione dei punti  vendita  e  l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni; 
                e) i servizi di accoglienza, ivi  inclusi  quelli  di
          assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
          di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
          di incontro; 
                f) i servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba; 
                g)  l'organizzazione  di  mostre   e   manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali. 
              3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di biglietteria. 
              4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
          forme previste dall'art. 115. 
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'art. 110.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela  del
          patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della  cultura  e  il
          rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2014,  n.  106,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione del Grande Progetto Pompei 
              1. Agli affidamenti  di  contratti  in  attuazione  del
          Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
          con la Decisione n. C(2012) 2154  del  29  marzo  2012,  si
          applicano,  al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti  salvi
          gli effetti del protocollo di legalita'  stipulato  con  la
          competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: 
                a) nell'esercizio dei  propri  poteri,  il  Direttore
          generale di  progetto  assicura  che  siano  in  ogni  caso
          osservate  le   seguenti   disposizioni   in   materia   di
          affidamento dei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture: 
                  1) pubblicazione di un avviso  di  pre-informazione
          relativo ai lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la
          stazione appaltante intende affidare; 
                  2)   redazione,   entro   trenta    giorni    dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1),  sulla  base
          delle  richieste  pervenute   dalle   imprese   interessate
          all'assegnazione dei contratti che abbiano i  requisiti  di
          qualificazione necessari, di un elenco formato  sulla  base
          del  criterio  della  data  di  ricezione   delle   domande
          presentate dalle imprese aventi titolo; 
                  3)   formulazione,   da   parte   della    stazione
          appaltante,  degli   inviti   a   presentare   offerte   di
          assegnazione   dei   contratti   alle   imprese    iscritte
          nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine  di
          iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 
                  4) utilizzazione, in  sede  di  aggiudicazione  dei
          lavori,  servizi  e  forniture  affidati   dalla   stazione
          appaltante, in luogo del criterio del massimo  ribasso,  in
          via facoltativa, del criterio  dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa o della media; 
                  5) esclusione  dall'elenco  di  cui  al  numero  2)
          dell'impresa che non abbia risposto  all'invito  rivolto  a
          presentare offerte di assegnazione dei contratti; 
                  6) possibilita' di  rivolgere  a  ciascuna  impresa
          inviti successivi  al  primo,  solo  dopo  che  sono  state
          invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui
          al numero 2); 
                b) la soglia per il ricorso alla procedura  negoziata
          di cui all'art. 204 del Codice dei  contratti  pubblici  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro;
          al  fine  di  assicurare  la  massima   trasparenza   della
          procedura negoziata, le lettere di invito,  l'elenco  e  il
          dettaglio  delle  offerte  e  l'esito   della   gara   dopo
          l'aggiudicazione  sono   resi   pubblici   nei   siti   web
          istituzionali della relativa Soprintendenza  e  del  Grande
          Progetto Pompei; 
                c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2,
          del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163  del  2006,  il  Direttore  generale  di
          progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche  ove
          l'aggiudicatario  non  abbia  provveduto  a  fornire,   nei
          termini di legge,  la  prova  del  possesso  dei  requisiti
          dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
          cui l'aggiudicatario non  provveda  neppure  nell'ulteriore
          termine, non  superiore  a  quindici  giorni,  a  tal  fine
          assegnatogli  dal  Direttore  generale   di   progetto   il
          contratto   di   appalto    e'    risolto    di    diritto,
          l'amministrazione applica le sanzioni di cui  all'art.  48,
          comma 1, del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006   e   procede   ad
          aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; 
                c-bis)   la   misura   della   garanzia   a   corredo
          dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del  2006,  e
          successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5
          per cento; 
                d) e' sempre consentita l'esecuzione  di  urgenza  di
          cui  all'art.  11,  comma  12,  del  Codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo  n.  163  del  2006,
          anche durante il termine dilatorio e quello di  sospensione
          obbligatoria del termine per la stipulazione del  contratto
          di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo  articolo,  atteso
          che  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  la  consegna  dei
          lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto
          con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; 
                e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in
          qualunque momento il responsabile unico del procedimento al
          fine di garantire l'accelerazione  degli  interventi  e  di
          superare difficolta' operative che siano insorte nel  corso
          della realizzazione degli stessi; puo' altresi'  attribuire
          le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
          componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; 
                f). 
                g). 
                h) in deroga all'art. 112 del  Codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, nonche' alle disposizioni contenute  nella  Parte  II,
          Titolo  II,  Capo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 207 del 2010, la  verifica  dei  progetti  e'
          sostituita  da   un'attestazione   di   rispondenza   degli
          elaborati progettuali ai  documenti  di  cui  all'art.  93,
          commi 1 e 2, del predetto Codice, ove  richiesti,  e  della
          loro conformita' alla  normativa  vigente,  rilasciata  dal
          Direttore generale di progetto. 
              2. Il  comando  presso  la  struttura  di  supporto  al
          Direttore generale di progetto e  presso  l'Unita'  «Grande
          Pompei» nell'ambito del  contingente  di  cui  all'art.  1,
          commi 2 e 5,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad  altri  atti
          autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 
              3. Al comma 5 dell'art. 1 del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          al comma 2 e' prevista  l'istituzione  di  un  Comitato  di
          gestione con  il  compito  di  approvare,  ai  sensi  degli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni,  entro  12  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la proposta presentata dal Direttore  generale  di
          progetto, di cui al comma 6, di un "Piano  strategico"  per
          lo sviluppo delle aree comprese nel piano  di  gestione  di
          cui al comma 4.»; 
                b) al quarto periodo, le  parole:  «svolge  anche  le
          funzioni di «Conferenza di servizi  permanente,  ed»,  sono
          soppresse; 
                c) il quinto e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai
          seguenti: «L'approvazione del piano da parte  del  Comitato
          di gestione produce gli effetti previsti dall'art.  34  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge  7  agosto
          1990, n. 241, e dall'art. 2,  comma  203,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento
          e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o  atto  di
          assenso comunque denominato necessario per la realizzazione
          degli interventi approvati.». 
              3-bis. Al comma  6  dell'art.  1  del  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n.  112,  le  parole:  «L'Unita',  su
          proposta del direttore generale  di  progetto,  approva  un
          piano   strategico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
          direttore   generale   di   progetto,   redige   un   piano
          strategico». 
              4. Resta fermo il disposto dell'art. 2,  comma  7,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
              5. Per accelerare  la  progettazione  degli  interventi
          previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
          rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
          la Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  archeologici  di
          Pompei,  Ercolano  e  Stabia,  una  segreteria  tecnica  di
          progettazione  composta  da  non  piu'  di  20  unita'   di
          personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  per  la
          durata massima di ventiquattro mesi,  entro  il  limite  di
          spesa di 900.000 euro annui,  per  la  partecipazione  alle
          attivita' progettuali e  di  supporto  al  Grande  Progetto
          Pompei, secondo le  esigenze  e  i  criteri  stabiliti  dal
          Direttore   generale   di   progetto   d'intesa   con    il
          Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di  Pompei,
          Ercolano e Stabia. 
              5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
          procedimenti amministrativi e la  necessita'  di  garantire
          l'effettivita'   e   l'efficacia   dei   controlli,   anche
          preventivi,  il  Direttore   generale   di   progetto,   in
          considerazione del rilevante impatto  del  Grande  Progetto
          Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla  legge  6
          novembre 2012, n. 190, adotta  un  piano  di  gestione  dei
          rischi e di prevenzione della  corruzione  e  individua  un
          responsabile di comprovata esperienza  e  professionalita',
          anche scelto tra i membri della segreteria tecnica  di  cui
          al comma 5, deputato all'attuazione e  alla  vigilanza  sul
          funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare   la   tutela   e   la
          valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
          limitrofe attraverso le  modalita'  operative  adottate  in
          attuazione del  Grande  Progetto  Pompei,  approvato  dalla
          Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
          marzo 2012, lo svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
          generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,
          e' assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel  limite  massimo
          di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli  anni
          2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse  disponibili  sul
          bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
          e Stabia. Dal 1°  gennaio  2016,  allo  scopo  altresi'  di
          consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il
          Direttore generale di progetto  e  le  competenze  ad  esso
          attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.   112,   e   successive   modificazioni,
          confluiscono  nella  Soprintendenza  speciale  per  Pompei,
          Ercolano  e  Stabia,  che  assume   la   denominazione   di
          "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei  beni
          e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai  sensi
          dell'art. 30, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,
          n. 171,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,   sono   adottate   le   misure   di    carattere
          organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma,
          nonche'  sono  definite  le   modalita'   del   progressivo
          trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle  funzioni  e
          delle strutture di cui al periodo precedente. 
              6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno  2014,  si
          fa fronte con le risorse  disponibili  sul  bilancio  della
          Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di  Pompei,
          Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite  di  500.000
          euro, si  provvede  ai  sensi  dell'art.  17.  A  decorrere
          dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
          si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio  della
          Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.". 
              Si riporta il testo del comma 1-ter  dell'art.  52  del
          citato decreto legislativo n. 42  del  2004,  e  successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
                "1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
          monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
          interessati da flussi turistici particolarmente  rilevanti,
          nonche' delle aree a essi contermini, i  competenti  uffici
          territoriali del Ministero, d'intesa con  la  regione  e  i
          Comuni, adottano apposite determinazioni  volte  a  vietare
          gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche
          esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese  le  forme
          di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione   di   uso
          individuale, quali le attivita' ambulanti senza  posteggio,
          nonche',  ove  se  ne  riscontri   la   necessita',   l'uso
          individuale delle aree pubbliche di pregio  a  seguito  del
          rilascio di concessioni di posteggio o  di  occupazione  di
          suolo  pubblico.  In  particolare,  i   competenti   uffici
          territoriali del Ministero, la regione e i Comuni  avviano,
          d'intesa,  procedimenti  di  riesame,  ai  sensi  dell'art.
          21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  delle
          autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
          a rotazione, che risultino  non  piu'  compatibili  con  le
          esigenze di cui  al  presente  comma,  anche  in  deroga  a
          eventuali disposizioni regionali adottate in base  all'art.
          28, commi 12, 13 e 14, del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga
          ai criteri per il rilascio e il rinnovo  della  concessione
          dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio   su   aree
          pubbliche  e  alle   disposizioni   transitorie   stabilite
          nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo  26
          marzo  2010,  n.  59  recante  attuazione  della  direttiva
          2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
          dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato  interno.  In
          caso di revoca del titolo, ove  non  risulti  possibile  il
          trasferimento    dell'attivita'    commerciale    in    una
          collocazione  alternativa  potenzialmente  equivalente,  al
          titolare  e'  corrisposto  da  parte   dell'amministrazione
          procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma
          1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  nel
          limite massimo della  media  dei  ricavi  annui  dichiarati
          negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile  del  50
          per cento in caso  di  comprovati  investimenti  effettuati
          nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove  prescrizioni
          in materia emanate dagli enti locali.". 
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  112  del  citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004: 
                "Art.  112.  Valorizzazione  dei  beni  culturali  di
          appartenenza pubblica 
              1. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti
          negli istituti e nei  luoghi  indicati  all'art.  101,  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  fissati  dal  presente
          codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  30  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni: 
                "Art.  30.  Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  d.lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999) 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei
          contratti collettivi in contrasto con  le  disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.". 
              Si riporta il testo vigente della tabella B allegata al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
          2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
          uffici  della  diretta  collaborazione   del   Ministro   e
          dell'Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89): 
          "Tabella B 
          (Prevista dall'art. 40, comma 1) 
          DOTAZIONE ORGANICA 
          AREE 
          AREA Dotazione organica 
          III 5.457 
          II 12.893 
          I 700 
          Totale 19.050 ". 
              Si riporta il testo vigente del comma 425  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "425. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di cui all'art.  30,  comma  2.3,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   2.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti  di  area  vasta,  da
          inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del  citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 4. Funzioni dello Stato in  materia  di  tutela
          del patrimonio culturale 
              1. Al fine  di  garantire  l'esercizio  unitario  delle
          funzioni  di  tutela,  ai   sensi   dell'art.   118   della
          Costituzione,  le  funzioni  stesse  sono   attribuite   al
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  di  seguito
          denominato «Ministero», che le esercita direttamente  o  ne
          puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite  forme  di
          intesa e coordinamento ai sensi dell'art. 5, commi 3  e  4.
          Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai
          sensi del comma 6 del medesimo art. 5. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente
          legge: 
                "Art. 5. Cooperazione delle  regioni  e  degli  altri
          enti  pubblici  territoriali  in  materia  di  tutela   del
          patrimonio culturale 
              1.  Le   regioni,   nonche'   i   comuni,   le   citta'
          metropolitane e le province, di seguito  denominati  «altri
          enti pubblici territoriali»,  cooperano  con  il  Ministero
          nell'esercizio delle funzioni di tutela  in  conformita'  a
          quanto disposto  dal  Titolo  I  della  Parte  seconda  del
          presente codice. 
              2. (Abrogato). 
              3. Sulla base di specifici accordi od intese  e  previo
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, di seguito denominata «Conferenza  Stato-regioni»,
          le regioni possono esercitare  le  funzioni  di  tutela  su
          manoscritti,  autografi,  carteggi,  incunaboli,   raccolte
          librarie, libri, stampe  e  incisioni,  carte  geografiche,
          spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro  materiale
          audiovisivo,  con  relativi   negativi   e   matrici,   non
          appartenenti allo Stato. 
              4. Nelle forme previste dal comma 3 e  sulla  base  dei
          principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
          individuate ulteriori forme di coordinamento in materia  di
          tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 
              5.  Gli  accordi  o   le   intese   possono   prevedere
          particolari  forme  di  cooperazione  con  gli  altri  enti
          pubblici territoriali. 
              6.  Le  funzioni  amministrative  di  tutela  dei  beni
          paesaggistici sono esercitate dallo Stato e  dalle  regioni
          secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  Parte  terza  del
          presente codice, in  modo  che  sia  sempre  assicurato  un
          livello  di  governo  unitario  ed  adeguato  alle  diverse
          finalita' perseguite. 
              7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
          ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il  Ministero  esercita  le
          potesta'  di  indirizzo  e  di  vigilanza   e   il   potere
          sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 63 del citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "3.   Il   soprintendente   verifica    l'adempimento
          dell'obbligo di cui al secondo  periodo  del  comma  2  con
          ispezioni  periodiche,  effettuate  anche   a   mezzo   dei
          carabinieri preposti alla tutela del patrimonio  culturale,
          da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari  della
          regione  nei  casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
          dell'art. 5, commi 3 e  4.  Il  verbale  dell'ispezione  e'
          notificato all'interessato  ed  alla  locale  autorita'  di
          pubblica sicurezza.".