(( Art. 16 ter 
 
 
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
connessi anche all'imminente svolgimento del  Giubileo  straordinario
del 2015-2016,  e'  autorizzata,  in  via  eccezionale,  l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050  unita'  nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri,  di  400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per  ciascuno  degli  anni
2015  e  2016  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali   relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e  2017  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al
comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo
1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  con  decorrenza
non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo  in
via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera  b),  e  all'articolo  2201,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del  2010,  approvate
in data non anteriore al  1°  gennaio  2011,  nonche',  per  i  posti
residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non
vincitori  dei  medesimi  concorsi.   L'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata,   altresi',   per   gli   ulteriori    posti    residui,
all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del  medesimo
articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 
  2. Con provvedimenti dei Ministeri  della  difesa,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del  comma  1,  tenendo
conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria  di  cui  al
presente articolo, anche ai fini della definizione  delle  rispettive
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del  concorso  piu'
risalente nel tempo  e  della  migliore  posizione  nelle  rispettive
graduatorie. 
  3.  Per  le  esigenze  di   soccorso   pubblico,   connesse   anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario  del  2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale,  l'assunzione  straordinaria  nei
ruoli iniziali del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  250
unita', per l'anno 2015 a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  del
2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10  del  medesimo  articolo
66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015,  attingendo,
in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con  decorrenza  non
anteriore  al  1°  ottobre  2015  limitatamente  ai  ruoli   iniziali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e  2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi  1
e   3,   possono   essere   effettuate   in   data   non   anteriore,
rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al  1º  dicembre  2017,  fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1º dicembre 2016. 
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa  complessiva  di  16.655.427  euro  e   di   11.217.902   euro,
rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere
si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per  i
rispettivi anni 2015 e 2016, per  essere  riassegnata  ai  pertinenti
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  9-bis  e  10
          dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
                "9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2199   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                "Art.  2199.  Concorsi  per  il  reclutamento   nelle
          carriere iniziali delle Forze di polizia 
              1. Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in
          materia di  assunzioni  del  personale  e  fatte  salve  le
          riserve del 10 per cento dei posti,  di  cui  all'art.  13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
          al 31  dicembre  2015,  in  deroga  all'art.  703,  per  il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
                a) una parte e' immessa direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
                  1)  30  per  cento  per  il   ruolo   appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                  2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
          del Corpo della guardia di finanza; 
                  3) 55  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                  4) 55 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
                  5) 40 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                b) la restante parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
                  1)  70  per  cento  per  il   ruolo   appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                  2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
          del Corpo della Guardia di finanza; 
                  3) 45  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                  4) 45 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
                  5) 60 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante
          concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle  Forze  di
          polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
          per cento all'immissione diretta a favore dei volontari  in
          ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale  in
          servizio e nella misura del  30  per  cento  a  favore  dei
          volontari in ferma prefissata di un anno in congedo  ovvero
          in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti
          salvi i posti riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale gia'  vincitori  di  concorso.  Gli  eventuali
          posti   relativi   ai   volontari,   non   ricoperti    per
          insufficienza di candidati idonei  in  una  aliquota,  sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 264  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "264. Le assunzioni di personale di cui all'art.  66,
          comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per l'anno  2015,  possono  essere  effettuate  con
          decorrenza  non  anteriore  al  1°  dicembre  2015,   fatta
          eccezione per quelle di cui all'art. 3,  commi  3-quater  e
          3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114,  nonche'  per  quelle  degli  allievi  ufficiali  e
          frequentatori  di  corsi  per  ufficiali,   degli   allievi
          marescialli e del personale dei  gruppi  sportivi,  per  un
          risparmio complessivo  non  inferiore  a  27,2  milioni  di
          euro.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  2201
          del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
                "Art. 2201. Aumento dei posti disponibili 
              1.  Se,  concluse  le  procedure  concorsuali  di   cui
          all'art. 2199,  per  cause  diverse  dall'incremento  degli
          organici, risultano disponibili, nell'anno di  riferimento,
          ulteriori posti rispetto  alla  programmazione  di  cui  al
          comma 1 dello stesso art. 2199, alla relativa copertura  si
          provvede mediante concorsi riservati ai volontari in  ferma
          prefissata di un  anno  raffermati  ovvero  in  congedo  in
          possesso dei prescritti requisiti.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  8  del  citato
          decreto-legge n. 101 del 2013: 
                "Art. 8. Incremento  delle  dotazioni  organiche  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile  del
          fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 
              2. Per la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di vigile del fuoco ai  sensi  del  comma  1,  e'
          autorizzata l'assunzione di  un  corrispondente  numero  di
          unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
          di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012,  n.
          79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008,  attingendo  a
          tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento   prima   di
          procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 
              3. Gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e  2  sono  determinati  nel  limite  della  misura
          massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno  2013,  di
          euro 29.848.630 per l'anno 2014  e  di  euro  40.826.681  a
          decorrere dall'anno 2015. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". (45) 
              4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi  1  e  2  e
          delle assunzioni nella qualifica di  vigile  del  fuoco  ai
          sensi dell'art.  66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
          ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non  oltre  il
          31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate  a
          partire dal 1° gennaio 2008,  di  cui  all'art.  4-ter  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
              5.  L'impiego  del  personale  volontario,   ai   sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,
          e'  disposto  nel  limite  dell'autorizzazione  annuale  di
          spesa, pari a euro 84.105.233 per  l'anno  2014  e  a  euro
          73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 
              6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
                "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
          nazionale del soccorso alpino e  speleologico,  nonche'  le
          competenze delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
          materia di  soccorso  sanitario,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in contesti  di  particolare  difficolta'
          operativa e di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone,
          puo' realizzare interventi di soccorso  pubblico  integrato
          con le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzando  la
          propria componente aerea. Gli accordi per  disciplinare  lo
          svolgimento  di  tale  attivita'  sono  stipulati  tra   il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
          e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
          oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
                6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco impiegati negli interventi di  soccorso  pubblico
          integrato  di  cui  al  comma  6-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
          della navigazione.". 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
          alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono adeguate le  procedure  semplificate
          di prevenzione incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  19  marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80  del  5  aprile  2001,  adottato  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
          334 del 1999. 
              7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le  province  e
          le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco per la redazione dei piani di emergenza  comunali
          e  di  protezione  civile,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori  spese
          sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  gli
          straordinari e le risorse strumentali necessarie.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131: 
                "Art. 5. Disposizioni in materia di  Fondo  nazionale
          per  il  servizio  civile  e   di   sportelli   unici   per
          l'immigrazione 
              1. Le somme del Fondo di rotazione per la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura di cui all' art. 2, comma  6-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10  ,
          resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario
          ed accertate, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  riassegnate,  previo   versamento   all'entrata   del
          bilancio  dello  Stato,  al  Fondo   di   cui   all'   art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile
          2009, n. 33  ,  per  essere  destinate  alle  esigenze  dei
          Ministeri.".