(( Art. 16 quater 
 
 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di  comuni
                       della Regione Calabria 
 
  1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i  comuni
della  regione  Calabria  per  le  categorie  di  lavoratori  di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207
anche nel  caso  di  utilizzazione  di  finanziamenti  regionali.  Le
predette  procedure  sono  definite,   altresi',   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  fermo  restando  il
rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei  tempi
medi nei pagamenti. La regione Calabria  dispone  con  propria  legge
regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale  e
assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento  dei
propri obiettivi di finanza pubblica. In caso  di  mancato  rispetto,
per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al  solo  scopo  di
consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, gia'  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
gia' finanziati con le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si  applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge
12 novembre 2011, n. 183. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 207  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                "207. E' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  126
          milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100  milioni
          di euro alle finalita' di cui  all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  per  1
          milione di euro per le finalita' di cui all'art.  2,  comma
          552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni
          di  euro  per  far  fronte  all'eccezionale  necessita'  di
          risorse finanziarie da destinare ai lavoratori  socialmente
          utili  e  a  quelli  di  pubblica  utilita'  della  regione
          Calabria  e  altresi'  ai  lavoratori  di  cui  alla  legge
          regionale della regione Calabria 13  giugno  2008,  n.  15.
          Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo  precedente
          alla regione Calabria, la  regione  provvede  al  pagamento
          degli arretrati dell'anno 2013  relativi  ai  progetti  dei
          lavoratori socialmente utili e dei lavoratori  di  pubblica
          utilita'. Le risorse impegnate  per  le  finalita'  di  cui
          all'art. 1, comma 1156,  lettera  g-bis),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono  destinate,  per  l'anno  2014,
          nella misura di 50 milioni  di  euro,  agli  enti  pubblici
          della  regione  Calabria  al  fine  di  stabilizzare,   con
          contratto di  lavoro  a  tempo  determinato,  i  lavoratori
          impegnati in attivita'  socialmente  utili,  in  quelle  di
          pubblica utilita', e i lavoratori di  cui  all'art.  7  del
          decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  al  fine  di
          avviare un percorso di inserimento lavorativo dei  suddetti
          lavoratori ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione  dei  commi  da
          208 a 212 del presente articolo. Con decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono
          stabiliti le modalita' e i criteri  di  assegnazione  delle
          risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo  determinato
          finanziate a  favore  degli  enti  pubblici  della  regione
          Calabria con le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
          lettera g-bis), della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          possono essere effettuate in deroga all'art. 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive  modificazioni,  all'art.  76,  comma   7,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e all'art. 1, commi  557  e  562,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, fermo restando  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno. In caso di mancato rispetto  del  patto
          di stabilita' interno per l'anno  2013,  al  solo  fine  di
          consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo
          determinato fino al 31 dicembre 2014,  non  si  applica  la
          sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della
          legge   12   novembre   2011,   n.   183,   e    successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  23  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
                "Art. 23. Numero complessivo  di  contratti  a  tempo
          determinato 
              1. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          non possono essere assunti lavoratori a  tempo  determinato
          in  misura  superiore  al  20  per  cento  del  numero  dei
          lavoratori a tempo indeterminato in  forza  al  1°  gennaio
          dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento  dell'assunzione.
          Per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a   cinque
          dipendenti e' sempre possibile stipulare  un  contratto  di
          lavoro a tempo determinato. 
              2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
          eventuali limitazioni quantitative  previste  da  contratti
          collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 
                a) nella fase di avvio  di  nuove  attivita',  per  i
          periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura
          non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
          merceologici; 
                b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25,
          commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n.  221  del  2012,  per  il
          periodo di quattro anni dalla costituzione  della  societa'
          ovvero per il piu' limitato periodo previsto  dal  comma  3
          del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite; 
                c) per lo svolgimento delle attivita'  stagionali  di
          cui all'art. 21, comma 2; 
                d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi; 
                e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
                f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
              3. Il limite percentuale di  cui  al  comma  1  non  si
          applica,  inoltre,  ai  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato stipulati tra universita' private,  incluse  le
          filiazioni di universita' straniere, istituti  pubblici  di
          ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e   lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica  o  tecnologica,  di  assistenza  tecnica  alla
          stessa o di coordinamento e  direzione  della  stessa,  tra
          istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti,
          pubblici  e  privati   derivanti   da   trasformazione   di
          precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali  e  del  turismo,  ad  esclusione
          delle fondazioni di produzione musicale di cui  al  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori  impiegati
          per   soddisfare   esigenze    temporanee    legate    alla
          realizzazione  di  mostre,  eventi  e   manifestazioni   di
          interesse  culturale.  I  contratti  di  lavoro   a   tempo
          determinato che  hanno  ad  oggetto  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento di attivita'  di  ricerca  scientifica  possono
          avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale
          si riferiscono. 
              4. In caso di violazione del limite percentuale di  cui
          al  comma  1,  restando  esclusa  la   trasformazione   dei
          contratti interessati in contratti a  tempo  indeterminato,
          per   ciascun   lavoratore   si   applica   una    sanzione
          amministrativa di importo pari: 
                a) al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti  in  violazione  del  limite  percentuale  non   e'
          superiore a uno; 
                b) al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
          uno. 
              5.  I  contratti  collettivi  definiscono  modalita'  e
          contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
          tempo determinato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  259
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                "Art.   259.   Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato 
              (Omissis). 
              6. L'ente locale, ugualmente ai  fini  della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'art.  263,  comma  2,  fermo  restando   l'obbligo   di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1156 dell'art.  1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
                "1156. A carico del Fondo per  l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236,  si  provvede  ai  seguenti  interventi,  nei
          limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
          in via definitiva con il decreto di cui al comma  1159  del
          presente articolo: 
                  a) entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente  legge,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,   sentite   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  le  organizzazioni
          nazionali   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro,  adotta  un  programma
          speciale di interventi e costituisce una  cabina  di  regia
          nazionale di coordinamento che concorre allo  sviluppo  dei
          piani  territoriali  di  emersione  e  di   promozione   di
          occupazione  regolare  nonche'  alla   valorizzazione   dei
          comitati per il lavoro e l'emersione del  sommerso  (CLES).
          Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, un  apposito  Fondo
          per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato  al
          finanziamento, d'intesa con le regioni e  gli  enti  locali
          interessati, di servizi di  supporto  allo  sviluppo  delle
          imprese che attivino i processi  di  emersione  di  cui  ai
          commi da 1192 a 1201. Ai fini  della  presente  lettera  si
          provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,  nei  limiti
          di 10 milioni di euro annui; 
                  b) sono destinati 25 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007 alla  finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni; 
                  c) in attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2007,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici  dipendenti
          nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; 
                  d) in attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali,  al   fine   di   sostenere   programmi   per   la
          riqualificazione   professionale   ed   il    reinserimento
          occupazionale  di  collaboratori  a  progetto,  che   hanno
          prestato la propria opera  presso  aziende  interessate  da
          situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, da emanare entro due  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
          modalita' inerenti alle disposizioni di cui  alla  presente
          lettera.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  lettera  si
          provvede nel limite di 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e 2008; 
                  e) il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
          massimo complessivo di 1 milione di euro per  l'anno  2007,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per  lo  svolgimento
          di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure
          di  politica  attiva  del  lavoro  riferite  a   lavoratori
          impegnati   in   attivita'   socialmente    utili,    nella
          disponibilita'  da  almeno  sette  anni   di   comuni   con
          popolazione inferiore a 50.000 abitanti; 
                  f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12,  comma
          4, del decreto legislativo 1°  dicembre  1997,  n.  468,  e
          limitatamente all'anno 2007, i comuni  con  meno  di  5.000
          abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
          alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28  febbraio
          1987, n.  56,  e  successive  modificazioni,  procedere  ad
          assunzioni di soggetti collocati in  attivita'  socialmente
          utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'.  Alle
          misure di cui alla presente lettera e'  esteso  l'incentivo
          di cui all'art. 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  si
          provvede a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, che a tal  fine  e'  integrato  del  predetto
          importo; 
                  f-bis) al fine di favorire la  stabilizzazione  dei
          lavoratori  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui  all'art.  3,
          comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,  in
          favore della regione Calabria e della regione  Campania  e'
          concesso un contributo per l'anno 2007  rispettivamente  di
          60 e 10 milioni  di  euro  da  ripartire  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze previa  stipula  di
          apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
          cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, che  a  tale  fine  e'  integrato  del
          predetto importo  per  l'anno  2007.  Ai  soli  fini  della
          presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
          nelle attivita' di cui all'art. 3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella  regione  Calabria
          sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 
                  g)  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, con proprio decreto, dispone  annualmente  di  una
          quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
          disponibili del Fondo medesimo, per interventi  strutturali
          ed  innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare   la
          capacita' di  azione  istituzionale  e  l'informazione  dei
          lavoratori e delle  lavoratrici  in  materia  di  lotta  al
          lavoro  sommerso  ed  irregolare,   promozione   di   nuova
          occupazione, tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale  ed
          in ogni altro  settore  di  competenza  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale; 
                  g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008,
          e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di
          50  milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione  dei
          lavoratori socialmente utili e per le  iniziative  connesse
          alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
          che rientrano negli  obiettivi  di  convergenza  dei  fondi
          strutturali dell'Unione europea attraverso  la  stipula  di
          un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale a valere sul Fondo di  cui  al  presente
          comma.". 
              Per il riferimento al testo del comma 26  dell'art.  31
          della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.