Art. 3 Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria. 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole «delle capacita' fiscali nonche' dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacita' fiscali e i» b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.» 4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto il seguente periodo: «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». (( 4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): "Art. 17. (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione (22) ; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. 2-bis. ". Si riporta il testo del comma 380-quater dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge: "380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.". Si riporta il testo del comma 435 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: "435. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".