Art. 6 
 
 
Misure  per  emergenza  liquidita'  di  enti  locali   impegnati   in
                        ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, (( il periodo di commissariamento risulta scaduto da  non  piu'
di diciotto mesi, )) e'  attribuita  un'anticipazione  di  liquidita'
fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni ((  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ))con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi  entro  i  15
giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di
40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita'  saranno  concesse
in misura proporzionale alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di pagamento nelle transazioni commerciali): 
                "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                a) trenta giorni dalla data di ricevimento  da  parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi  dell'art.  7,  devono  essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                a) per  le  imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                b) per gli enti pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai  sensi  dell'art.  7.  L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti." 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  143  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                "Art.  143.  Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti 
              1. Fuori dai casi previsti dall'art.  141,  i  consigli
          comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito
          di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59,  comma  7,
          emergono  concreti,  univoci  e   rilevanti   elementi   su
          collegamenti  diretti  o  indiretti  con  la   criminalita'
          organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori
          di  cui  all'art.  77,  comma  2,  ovvero   su   forme   di
          condizionamento   degli   stessi,   tali   da   determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi  dell'art.  2,  comma  2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni
          che non ritiene debbano rimanere segrete  per  le  esigenze
          del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'art. 110, nonche' gli  incarichi  di  revisore  dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria di cui all'art.  144  entro
          quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art.  1
          della  legge  7  giugno  1991,   n.   182,   e   successive
          modificazioni. Nel caso in cui  la  scadenza  della  durata
          dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le
          elezioni si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi
          in una  domenica  compresa  tra  il  15  ottobre  e  il  15
          dicembre. La  data  delle  elezioni  e'  fissata  ai  sensi
          dell'art.  3  della  citata  legge  n.  182  del  1991,   e
          successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'art. 141.". 
              Per il riferimento al testo del comma  10  dell'art.  1
          del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
          citato decreto-legge n. 35 del 2013: 
                "Art. 6. Altre disposizioni per favorire i  pagamenti
          delle pubbliche amministrazioni 
              01 - 1-ter (Omissis). 
              2. Ai fini  dell'ammortamento  delle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui al presente Capo, la prima  rata  decorre
          dall'anno  successivo  a  quello  di   sottoscrizione   del
          contratto. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 90, e
          gli articoli 108 e 110 del citato  decreto  legislativo  n.
          267 del 2000: 
                "Ar. 90. Uffici di supporto agli organi di  direzione
          politica 
              1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
          dirette  dipendenze  del  sindaco,  del  presidente   della
          provincia, della giunta o degli assessori, per  l'esercizio
          delle funzioni di indirizzo e di controllo loro  attribuite
          dalla legge, costituiti da  dipendenti  dell'ente,  ovvero,
          salvo  che  per  gli  enti  dissestati  o   strutturalmente
          deficitari, da collaboratori assunti con contratto a  tempo
          determinato,  i  quali,  se  dipendenti  da  una   pubblica
          amministrazione,  sono  collocati  in   aspettativa   senza
          assegni. 
              (Omissis)." 
                "Art. 108. Direttore generale 
              1. Il sindaco nei comuni con popolazione  superiore  ai
          15.000 abitanti e il  presidente  della  provincia,  previa
          deliberazione della giunta comunale o provinciale,  possono
          nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
          organica e con contratto a  tempo  determinato,  e  secondo
          criteri stabiliti dal regolamento di  organizzazione  degli
          uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
          e  gli  obiettivi  stabiliti  dagli   organi   di   governo
          dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
          presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
          dell'ente, perseguendo livelli  ottimali  di  efficacia  ed
          efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dall'art. 197, comma 2 lettera a), nonche' la  proposta  di
          piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A  tali
          fini,  al  direttore  generale  rispondono,  nell'esercizio
          delle funzioni loro assegnate, i  dirigenti  dell'ente,  ad
          eccezione del segretario del comune e della provincia. 
              2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o  dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico  non
          puo'  eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o   del
          presidente della provincia. 
              3. Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000
          abitanti e' consentito procedere alla nomina del  direttore
          generale previa stipula di convenzione tra  comuni  le  cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
          caso il direttore generale  dovra'  provvedere  anche  alla
          gestione coordinata o unitaria dei  servizi  tra  i  comuni
          interessati. 
              4.  Quando  non  risultino  stipulate  le   convenzioni
          previste dal comma 3  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  il
          direttore generale non  sia  stato  nominato,  le  relative
          funzioni  possono  essere  conferite  dal  sindaco  o   dal
          presidente della provincia al segretario." 
                "Art. 110. Incarichi a contratto 
              1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
          di responsabili dei servizi o degli uffici,  di  qualifiche
          dirigenziali o di  alta  specializzazione,  possa  avvenire
          mediante contratto a tempo  determinato.  Per  i  posti  di
          qualifica  dirigenziale,  il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi definisce la quota degli  stessi
          attribuibile  mediante  contratti  a   tempo   determinato,
          comunque in misura non superiore al 30 per cento dei  posti
          istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
          e, comunque,  per  almeno  una  unita'.  Fermi  restando  i
          requisiti richiesti per  la  qualifica  da  ricoprire,  gli
          incarichi  a  contratto  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in
          capo ai soggetti interessati,  il  possesso  di  comprovata
          esperienza pluriennale e specifica  professionalita'  nelle
          materie oggetto dell'incarico. 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
              3. I contratti di cui ai precedenti commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
              4. Il contratto  a  tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
              5. Per il periodo di durata degli incarichi di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui   all'art.   108,   i   dipendenti   delle    pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.". 
              Per il riferimento al testo del comma  2  dell'art.  41
          del citato decreto-legge n. 666 del 2014, vedasi nelle Note
          all'art. 4.